Atti generali

Descrizione
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, BENEFICI ECONOMICI, PATROCINI ED INTERVENTI DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO Provincia di Rovigo ___________ REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, BENEFICI ECONOMICI, PATROCINI ED INTERVENTI DI SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE Adottato con DCC n. 34 del 13.10.2016 INDICE Capo I: Disposizioni generali (artt. 1-15) Capo II: Assistenza e sicurezza sociale (artt. 16-17) Capo III Attività sportive e ricreative del tempo libero (artt. 18-19) Capo IV: Sviluppo economico (art. 20) Capo V: Attività culturali ed educative (artt. 21-22) Capo VI: Norme Comuni (artt. 23-26) Capo VII: Patrocinio del Comune (artt. 27-29) Capo VIII: Interventi di assistenza e sussidiarietà orizzontale (artt. 30-36) Capo IX: Disposizioni finali (art. 37) Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità 1. Con il presente regolamento il Comune, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. Art. 2 - Legittimità 1. L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme cui gli stessi si riferiscono. Art. 3 – Attività della Giunta 1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui al dlgs n. 267/00, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta. Art. 4 - Pubblicità 1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge. 2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento. Art. 5 - Copie 1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all’art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede. 2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale. Art. 6 - Termini 1. La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall’approvazione del bilancio da parte dell’organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell’intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d’intervento, sono perentori. 2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d’anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili. 3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i tempi per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi nonché i tempi per l’espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 2 della L. n. 241/1990. 4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell’art. 12. Art. 7 - Requisiti 1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l’indicazione dei requisiti posseduti e l’individuazione delle finalità alle quali l’intervento richiesto è destinato. 2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli predisposti, a seconda della finalità alla quale s’intende destinare il finanziamento richiesto. 3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall’art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all’art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie. Art. 8 - Istruttoria 1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell’art. 6. 2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d’intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento. 3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal consiglio comunale, delle risultanze dell’istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l’importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano. 4. Nessun intervento può essere disposto dalla giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l’istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l’esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche. Art. 9 - Ambiti 1. I settori per i quali l’amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico: a) Assistenza e sicurezza sociale b) Attività sportive e ricreative del tempo libero c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali d) Cultura e informazione e) Sviluppo economico f) Tutela dei valori ambientali 2. Per ciascun settore d’intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili. 3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l’amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l’organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati: a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità al dlgs 267/00; b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti. Art. 10 - Destinatari 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall’amministrazione a favore: a) di persone residenti o normalmente presenti nel comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento; b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del comune; c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del comune; d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del comune. La costituzione dell’associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell’intervento. Art. 11 – Erogazione dei sussidi 1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell’intervento richiesto. Alla istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell’intervento, l’onere complessivo da sostenere per lo stesso e l’attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi della L. n. 241/90, dei redditi effettivi propri e del nucleo famigliare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l’intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l’importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L’amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato. 2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell’intervento, può essere autorizzata l’erogazione di un acconto dell’importo concesso. 3. L’erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall’ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell’interessato della documentazione comprovante l’avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell’importo della sovvenzione concessa, quest’ultima viene ridotta in proporzione. 4. L’erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d’immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell’ambito dell’apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all’istanza del richiedente ed alle risultanze dell’istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme. Art. 12 – Attività annuali 1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 9, primo comma, l’istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l’anno successivo a quello per il quale l’ente ha fruito del contributo dell’ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune. 2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell’attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione. 3. L’erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell’esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell’esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell’anno per il quale il contributo è stato concesso. 4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell’ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale. Art. 13 – Attività specifiche 1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d’interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l’istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell’epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L’istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell’ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d’intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa. 2. L’erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà richiedere all’ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. 3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall’apporto dei componenti dell’ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essi collaborano nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati. Art. 14 - Limitazioni 1. L’intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all’art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all’art. 12. 2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. 3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. 4. La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. 5. Gli interventi del Comune relativi all’attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l’assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell’uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell’ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell’ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall’amministrazione comunale. Art. 15 - Dichiarazioni 1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l’espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune. 2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune. Capo II ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE Art. 16 - Finalizzazioni 1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati: a) alla protezione e tutela del bambino; b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva; c) all’assistenza, protezione e tutela degli anziani; d) all’assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili; e) alla promozione dell’inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati; f) alla prevenzione ed il recupero delle tossicodipendenze; g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite. 2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede: a) all’attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo Statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma; b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma; c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra; d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l’urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti. Art. 17 – Programmazione economica 1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell’art. 16 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 11. 2. Nel DUP il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 16, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d’intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste. 3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l’azione di coordinamento e guida dei programmi d’intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono. 4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 11. Capo III ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO Art. 18 - Oggetto 1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. 2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero. 3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all’immagine della comunità, agevolazioni per l’uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale. 4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l’organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità. 5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l’osservanza delle procedure, modalità e condizioni del presente regolamento. Art. 19 - Agevolazioni 1. La concessione a condizioni agevolate dell’uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 18, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l’esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l’uso delle stesse. 2. Nel caso che l’impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune. Capo IV SVILUPPO ECONOMICO Art. 20 - Interventi 1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare: a) Al concorso per l’organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune; b) Al concorso per l’effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l’adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette; c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l’immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale; d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili; e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale. 2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell’agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l’uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l’uso che viene fatto dei locali per l’organizzazione della manifestazione. Nell’atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida. 3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l’osservanza delle modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 100% dell’importo delle spese, al netto dei ricavi. 4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l’economia e lo sviluppo della comunità. 5. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui al c. 1 lettera e) si osservano le norme di cui agli artt. 12 e 14 del presente regolamento Capo V ATTIVITA’ CULTURALI ED EDUCATIVE Art. 21 - Beneficiari 1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente: a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell’ambito del territorio comunale; b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l’effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico; c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d’arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità; d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere; e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione. 2. La concessione di contributi viene effettuata tenuto conto dell’effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell’attività già svolta che di quella programmata e dell’interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura. Art. 22 – Area d’intervento 1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati: a) al sostegno dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell’ambiente; b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali; c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione. Capo VI NORME COMUNI Art. 23 – Interventi straordinari 1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. 2. La concessione dell’uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento. Art. 24 - Decadenza 1. Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero ostative alla concessione del contributo o del sussidio, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale, lo stesso decade dal diritto all'assegnazione del vantaggio economico e l'Ente può escluderlo da qualsiasi altro beneficio futuro. Art. 25 - Revoca 1. Il contributo concesso viene revocato dal Responsabile del Servizio competente se non viene presentata la documentazione prescritta entro il termine previsto, salvo proroga. 2. Si procede alla revoca del contributo economico anche nell'ipotesi di mancata realizzazione dell'iniziativa o manifestazione, o di totale stravolgimento del programma previsto. 3. Qualora l'Amministrazione non riconoscesse raggiunte le finalità dell'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso, questo può essere revocato in tutto o in parte. 4. Si procede inoltre alla revoca del contributo, nei casi in cui vengono meno i presupposti o le condizioni per le quali il contributo stesso era stato concesso. Art. 26 - Albo dei beneficiari 1. Presso il Servizio di segreteria, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, è istituito l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica di cui al presente regolamento, con indicazione, ove sussiste, della Legge o Regolamento sulla cui base hanno avuto luogo. 2. Quando una persona fisica risulta beneficiaria di un sussidio finanziario correlato all’ambito socioassistenziale, la stessa è indicata unicamente con le iniziali del nome e del cognome senza ulteriori elementi che ne consentano l’identificazione. In caso di sussidi finanziari concessi a gruppi di particolari tipologie di utenti, è consentita l’indicazione del numero complessivo dei beneficiari e del totale complessivo dell’importo erogato. 3. L'Albo deve essere formato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le provvidenze con l’indicazione: - dei contributi economici concessi ad associazioni (turistiche, culturali, di volontariato, ecc) ed a società sportive; - delle sovvenzioni erogate alle istituzioni scolastiche pubbliche ed autonome, anche se concessi da altri soggetti istituzionali; - dei sussidi finanziari concessi in ambito assistenziale (locazioni, fondi sociali, borse lavoro, ecc.), educativo (borse di studio, buoni libro, assegni di studio, ecc.), anche per il tramite di soggetti erogatori diversi ed anche se concessi da altri soggetti istituzionali; - delle esenzioni e delle riduzioni su rette e tariffe (asilo nido, mensa, trasporto, soggiorno per la terza età) che vengono indicate in percentuale; - delle forme diverse di ‘ sussidi e benefici economici ’ derivanti dall’utilizzo gratuito di impianti sportivi e sedi associative i cui costi, peraltro già monitorati dal Servizio, costituiscono un’attestazione del consistente sostegno assunto a carico del bilancio comunale. 4. Il Comune assicura la massima facilità di accesso e pubblicità dell’albo provvedendo all’informatizzazione dello stesso e consentendone quindi l’accesso gratuito, anche per via telematica. CAPO VII PATROCINIO DEL COMUNE Art. 27 - Patrocinio 1. Il patrocinio è un riconoscimento simbolico con il quale il Comune accorda il proprio supporto a manifestazioni, iniziative, progetti, senza l’assunzione di alcun onere economico per il Comune, fatta salva l’esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando previste da legge e regolamenti. 2. Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale. Esso verrà principalmente concesso per iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo e didattico di particolare rilievo. 3. Il patrocinio non potrà comunque essere concesso per iniziative di carattere esclusivamente commerciale o per iniziative che prevedano un biglietto di ingresso la cui tariffa non sia concordata e autorizzata dall'Amministrazione Comunale. 4. Le domande di patrocinio, contributo o agevolazione devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito internet del Comune e secondo le modalità ivi indicate. 5. I soggetti beneficiari devono comunicare che l’iniziativa, l’evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio o con la collaborazione del Comune, utilizzando idonee forme di pubblicità (quali ad esempio l’apposizione del logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, ecc.). Le modalità d’uso del logo devono essere preventivamente concordate con l’Amministrazione comunale. 6. La concessione del patrocinio del Comune, o di uno o più Assessorati, può prevedere a favore del patrocinato agevolazioni economiche nell’utilizzo di beni e strumenti di proprietà del Comune stesso. Tali agevolazioni, quando previste, devono essere espressamente indicate nell’atto deliberativo della Giunta Comunale. 7. Con la sottoscrizione dell’istanza il richiedente si impegna: - ad impiegare, nell’espletamento dell’attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell’attività e dell’utenza; - ad utilizzare, quale sede dell’attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà o in uso dell’Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e dell’utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità. 8. L’Amministrazione Comunale è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario. Art. 28 - Modalità di presentazione dell’istanza 1. La richiesta di patrocinio deve uniformarsi ai progetti o ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatoria o alle sue finalità istituzionali. 2. L’istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune o di singoli Assessorati a favore di iniziative, attività o manifestazioni deve essere indirizzata al Sindaco o ai singoli Assessori interessati. 3. L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell’iniziativa e nella medesima dovranno essere indicati il genere d'iniziativa, il programma, le date di svolgimento e la tipologia del sostegno richiesto all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento. Alla domanda va allegato tutto il materiale informativo prodotto, quali manifesti e locandine. 4. Le richieste che esulino dalla citata programmazione saranno inserite, se compatibili con la programmazione stessa e con le risorse economiche disponibili. Art. 29 - Concessione del patrocinio 1. Il patrocinio del Comune e dei singoli Assessorati è concesso dalla Giunta Comunale con propria deliberazione contenente la motivazione della concessione e la forma di realizzazione concreta del patrocinio stesso. La Giunta può concedere, anche con lo stesso atto, ulteriori vantaggi economici previsti dal presente regolamento. 2. L’attribuzione del Patrocinio autorizza il destinatario a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti. Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmessa all’Amministrazione. 3. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono proporre provvidenze economiche anche in forma di targhe, coppe, medaglie, libri, stampa di manifesti ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio. 4. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d'iniziative, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro. Capo VIII INTERVENTI DI ASSISTENZA E SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE Art. 30 – Ambito giuridico 1. Il presente capo disciplina gli interventi di sussidiarietà orizzontale, in applicazione dell’art. 118, c. 4, della Costituzione, attuato dall’art. 7, c. 1, L. n. 131/03 con le modalità di cui all’art. 12 L. n. 241/90, sulla base dei principi operativi di cui all’art. 190 dlgs n. 50/2016 ed art. 24 DL n. 133/2014. 2. La possibilità per i cittadini di divenire soggetti attivi e partecipare alla gestione dei servizi per la collettività e relativi alla cura e valorizzazione del territorio è espressione diretta del citato principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, come anche ribadito dall’art. 4, c. 3, L. n. 59/97 e dall’art. 3, c. 5, dlgs n. 267/00. 3. I contratti pubblici di partenariato sociale, tramite i quali si concretizza l’attività sussidiaria, costituiscono forme di collaborazione sociale senza corrispettività con il contributo economico elargito e non comportano l’instaurazione surrettizia di forme di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione non disciplinate dalla legge, ancorché a titolo precario, interinale e occasionale. 4. L’utilità retrocessa dall’amministrazione, sotto forma di contributo economico che non costituisce lucro, corrisponde all’attività svolta dal privato o dall’associazione, in funzione dell’utilità che ne deriva alla pubblica amministrazione locale. 5. La legge, 241/90 cit., prevede la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, subordinati alla predeterminazione da parte dell’amministrazione dei criteri e delle modalità cui attenersi. 6. L’area d’intervento concerne i servizi strumentali, le iniziative culturali e il recupero di beni pubblici, quali ad esempio: - pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade; - loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere; - interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati; - valorizzazione, in genere, di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano; - attività sussidiaria alle funzioni svolte dal Comune in materia di servizi culturali, sociali, amministrativi, assistenza scolastica, attività sportiva, manifestazioni, fiere e mostre. Art. 31 – Oggetto 1. Il presente capo, per l’esecuzione di interventi di cui al precedente articolo, disciplina la concessione da parte del Comune di ausili economici, contributi e sovvenzioni, a soggetti che operano nella comunità locale, cittadini, singoli o associati, associazioni, formazioni sociali, a fronte dell’assunzione, su base volontaria e solidaristica, di compiti per la gestione di attività di utilità collettiva rientranti nelle funzioni istituzionali dell’ente. 2. L’attivazione degli interventi di sussidiarietà potrà avvenire: a. Su presentazione di iniziative da parte di cittadini, singoli o associati, gruppi ed associazioni non a scopo di lucro, approvate dal comune; b. Su programmazioni approvate dall’amministrazione comunale o anche da altri enti territoriali, mirate specificatamente a settori o situazioni sociali d’intervento oppure indistinte verso la generalità della cittadinanza; c. Su presentazione da parte dell’ufficio dell’Assistente Sociale del comune di azioni di sostegno a particolari situazioni di fragilità sociale, con necessità d’integrazione e/o aiuti economici, in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla collettività. 3. Le disposizioni del presente capo esulano dalla normativa inerente rapporti commerciali comportanti prestazioni di lavori, forniture o servizi a corrispettivo disciplinati dal codice dei contratti. Art. 32 – Procedura 1. Il Comune definisce periodicamente, con atti di indirizzo e di gestione, gli ambiti di attività nei quali attuare le iniziative di sussidiarietà in argomento. 2. Le persone che operano nella comunità locale che intendano promuovere o partecipare a progetti di sussidiarietà e richiedere ausili economici dall’Amministrazione, per attività riconducibili allo sviluppo delle funzioni istituzionali, presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è puntualizzata anche la richiesta di sostegno economico. 3. L’ufficio dell’Assistente Sociale comunale, in presenza di situazioni di difficoltà o fragilità sociale a conoscenza dell’ufficio o comunicate dagli interessati, può predisporre progetti di aiuto a famiglie e singole persone da attuarsi nella forma di natura volontaria del contratto di partenariato sociale, all’interno delle attività previste dal presente capo, proponendone alla Giunta l’approvazione ed il finanziamento. 4. La valutazione preliminare delle proposte o delle richieste presentate dai singoli soggetti è svolta dall’ufficio competente, oppure tramite istruttoria dell’Assistente Sociale, finalizzati ad ottimizzare l’erogazione delle risorse tra persone e per attività meritevoli del sostegno economico di cui al presente regolamento. 5. I contratti di partenariato sociale sono approvati nei confronti dei soggetti richiedenti, o destinatari di progetti d’intervento del comune stesso, sulla base di una valutazione di compatibilità delle attività proposte con gli obiettivi prefissati dal comune e con le dotazioni di bilancio allo scopo destinate. Art. 33 – Criteri 1. Per gli interventi di sussidiarietà ad impulso di parte, l’amministrazione comunale esamina le proposte, eventualmente stilando graduatorie, presentate dalle persone interessate ai sensi dei precedenti articoli, con riferimento ai seguenti criteri: a) corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dal comune; b) valore sociale dell’iniziativa nell’ottica dell’interesse pubblico perseguito; c) consistenza dell’intervento, in base anche a durata e soggetti coinvolti. Art. 34 – Ausili economici 1. In materia di ausili economici per l’effettuazione di interventi di sussidiarietà di cui al presente capo, l’ammontare complessivo ad anno solare, in valori monetari, di contributi o sovvenzioni concessi, in presenza di uno o più contratti di partenariato, non potrà superare individualmente per persona l’importo di € 4.000,00. La disposizione del presente comma è di stretta applicazione al presente capo, mentre tutti gli altri interventi di finanziamenti e benefici economici rimangono disciplinati dai restanti capi del regolamento. 2. Le modalità di erogazione dell’ausilio economico concesso saranno definite nel provvedimento di approvazione del contratto di partenariato, in funzione delle tipologie d’intervento contemplate e delle finalità cui assolve. Art. 35 – Formalizzazione del rapporto 1. L’amministrazione comunale, definite le iniziative di sussidiarietà orizzontale e disposto a bilancio il finanziamento degli interventi, procede alla stipula con i soggetti interessati dei relativi contratti di partenariato sociale, che devono contenere come elementi sostanziali: - le parti del contratto; - la motivazione del contratto; - la causa del contratto, come definita al precedente art. 30, c. 3; - l’oggetto del contratto; - la misura dell’ausilio economico disposta dall’amministrazione comunale; - le modalità di svolgimento delle prestazioni delle parti; - le cause di decadenza. Art. 36 – Controllo 1. Il Comune verifica la regolare esecuzione del contratto di partenariato stipulato, secondo le pattuizioni stabilite ed in particolare: - che l’attività svolta dal soggetto volontario sia stata svolta conformemente a quanto dallo stesso rappresentato nella propria istanza ovvero come definita nel progetto d’intervento predisposto dall’Assistente Sociale del comune ed accettato dal volontario; - che le risorse concesse siano state utilizzate debitamente per le finalità consentite dalla motivazione del contratto. 2. Il Comune procede a verifiche dell’impatto sulla collettività delle attività sussidiarie realizzate. Capo IX DISPOSIZIONI FINALI Art. 37 1. Il presente regolamento abroga e sostituisce, dal momento dell’entrata in vigore, il precedente regolamento adottato con DCC 22-02-1991 n. 15 e s.m.i. 2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla intervenuta esecutività della sua delibera di adozione. ____________________
torna all'inizio del contenuto