L’ UFFICIO POLITICHE ABITATIVE
si occupa di:
- Alloggi E.R.P. (più noti come “case popolari”) nell’iter completo, che comincia con il bando di concorso (annuale), prosegue con la raccolta delle domande, la formazione della graduatoria e l’eventuale assegnazione degli alloggi, tenendo conto delle richieste di mobilità;
Si comunica che è stata approvata la graduatoria definitiva del bando ERP 2014 ( approvata il 10.04.2015).
Presso l'Ufficio Politiche Abitative sono depositate delle richieste di cambio consensuale di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Gli assegnatari interessati ad effettuare uno scambio di alloggio possono prenderne visione presso l'Ufficio negli orari di apertura al pubblico.
Normativa di riferimento
L.R. n. 10 del 2 aprile 1996 "Disciplina per l'assegnazione e gestione degli alloggi di di Edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni.
- Emergenze abitative: per sfratto, sovraffollamento, antigienicità etc.;
- Canone concertato: con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 13/02/2017 il Comune di Selvazzano Dentro ha recepito il nuovo Accordo Territoriale per le locazioni sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacale degli inquilini SICET, SUNIA, UNIAT e le Organizzazioni Sindacale della proprietà ASPPI, CONFEDILIZIA, UPPI, a sostituzione integrale del precedente Accordo Territoriale del 12/03/2007.
L'Accordo vale per il territorio del Comune di Selvazzano Dentro, suddiviso in due zone omogenee definite Zona A e Zona B. (scarica l'allegato A)
La sub-fascia di oscillazione del canone di locazione indicato in €/m²/mese per la singola unità abitativa si ottiene individuando il relativo valore di riferimento utilizzando l'allegato B (scarica l'allegato B) e secondo le modalità indicate nell'Accordo.
Il contratto di locazione ad uso abitativo avrà una durata minima di tre anni e si rinnoverà di due anni così come previsto dall'art. 2 comma 3 della legge 431/98;
Il contratto tipo di locazione di natura transitoria avrà una durata compresa tra un mese e diciotto mesi.
I contratti tipo di locazione di cui all'allegato C) e D) (scarica l'allegato C) (scarica l'allegato D), non possono essere modificati in quanto parte integrante dell'Accordo territoriale stipulato.
L'Accordo territoriale sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali ha validità di tre anni a decorrere dal deposito dello stesso presso l'Ufficio protocollo del Comune, avvenuto in data 07/12/2016.
- Fondo nazionale per gli inquilini morosi incolpevoli riservato ai Comuni ad alta tensione abitativa.
L’articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016 stabilisce che per morosità incolpevole si intende una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione, dovuta alla perdita o alla consistente riduzione del reddito del nucleo familiare.
Tra i fattori che possono determinare tale condizione il provvedimento cita, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la perdita del lavoro a seguito di licenziamento
- una notevole riduzione dell’orario di lavoro legata a accordi aziendali o sindacali
- una elevata riduzione del reddito per effetto di cassa integrazione ordinaria o straordinaria
- il mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine o atipico
- la cessazione di imprese registrate o attività da libero professionista derivante da cause di forza maggiore o perdita di avviamento
- il decesso, la malattia grave o l’infortunio di un componente del nucleo familiare
- Aver ricevuto uno sfratto per morosità
- Avere un reddito I.S.E. non superiore a 35 mila euro, oppure un reddito da lavoro I.S.E.E. non superiore a 26 mila euro
- Essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo e risiedere nell’immobile da almeno un anno
- Avere la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea o essere titolari di regolare permesso di soggiorno
- Non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un altro immobile nella provincia di residenza. Tale principio si applica a tutti i componenti del nucleo familiare
Nella concessione del contributo è accordata preferenza ai nuclei familiari che includano almeno un membro ultrasettantenne, un minore, una persona con invalidità accertata al 74%, o che sia a carico ai servizi sociali o alle asl.
Importo e utilizzo del contributo affitto per morosità incolpevole
Il contributo derivante dal Fondo per morosità incolpevole ha un importo massimo di 12 mila euro.
Le somme ricevute dovranno essere destinate a:
- Sanare la morosità accertata dal comune se il contratto di affitto presenta un periodo residuo di almeno due anni, con rinuncia all’esecuzione dello sfratto per morosità da parte del proprietario. Il contributo erogabile a tal fine ha un importo fino a 8 mila euro
- Pagare al proprietario le mensilità di differimento, qualora il proprietario acconsenta a posticipare lo sfratto per il tempo necessario all’inquilino a trovare una abitazione alternativa. Il contributo accordabile in questo può raggiungere al massimo 6 mila euro
- Versare il deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di affitto.
- Versare un numero di mensilità relative a un nuovo contatto di affitto a canone concordato
L'intervento, come stabilito dall'art. 1 comma 2 del D.M. 14 maggio 2014, è condizionato al concreto finanziamento della Regione Veneto e non comporta alcun onere per questo Ente.
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Dichiarazione di Cessione di Fabbricato (scarica il modulo da compilare in ogni sua parte): La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato (a titolo gratuito o oneroso) per un periodo superiore ad un mese, è un obbligo giuridico derivante dall’art. 12 D.L. 21/03/1978 n. 59, convertito dalla Legge 18/05/1978 n. 191. Vedi normativa.
PERTANTO, ALLA LUCE DELLA VIGENTE NORMATIVA, LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI UN FABBRICATO DI CUI ALL’ART. 12 L. 191/78, NON E’ PIU’ DOVUTA, A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO DI CESSIONE, A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI RAGIONE, VENGA REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
CASI IN CUI BISOGNA PRESENTARE LA CESSIONE FABBRICATI:
(Fermo restando le condizioni di esenzione)
1. ASSUNZIONE BADANTE CONVIVENTE (di qualsiasi cittadinanza)
Nella causale scrivere: “COMODATO D’USO GRATUITO VERBALE” (Badante);
2. COMODATO USO GRATUITO VERBALE
(Consegna della disponibilità di un immobile ad un parente o un amico in difficoltà economica);
3. CONTRATTO LOCAZIONE FINANZIARIA (Leasing);
4. CONTRATTO LOCAZIONE TRANSITORIA (Inferiore a 30 gg.)
5. USO FORESTERIA
(Aziende e/o Società Sportive, titolari di un contratto di locazione per un immobile, dove danno alloggio ai propri dipendenti e/o atleti);
6. OSPITALITA’ IN CONVENZIONE CON IL COMUNE
(Centri di recupero persone con gravi problemi: psichiatrici, tossicodipendenza, ragazze madri ecc.).
IN CASO DI OSPITALITA’ :
DI UN CITTADINO COMUNITARIO, PER UN PERIODO INFERIORE A 30 GIORNI, NON BISOGNA PRESENTARE ALCUNA COMUNICAZIONE CESSIONE FABBRICATO.
DI UN CITTADINO EXTRA-COMUNITARIO, SIA A TITOLO GRATUITO CHE ONEROSO, RIVOLGERSI ALL’UFF. IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA.
ATTENZIONE !!!
Per quanto riguarda i contratti delle badanti conviventi, di qualsiasi cittadinanza, dev’essere fatta la Comunicazione Cess. Fabb. entro 48 ore dalla data di assunzione (vanno esclusi i giorni festivi), anche per i contratti inferiori a 30 gg.
Ogni qual volta una badante interrompe la convivenza NON bisogna fare alcuna comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, al contrario DEVE ESSERE FATTA ogni qual volta arrivi una nuova badante (anche per sostituzione ferie e/o malattia).
A CHI VA PRESENTATA LA COMUNICAZIONE CESSIONE FABBRICATI:
1. PER GLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI PADOVA VA PRESENTATA IN QUESTURA;
2. PER GLI IMMOBILI SITI NEGLI ALTRI COMUNI VA PRESENTATA NEL COMUNE DI COMPETENZA.
COMPILAZIONE MODELLO COMUNICAZIONE CESSIONE FABBRICATO:
SEZIONE CEDENTE:
Scrivere i dati anagrafici dell’Assistito/a compreso un recapito telefonico ( fisso o mobile);
DATA di assunzione
CAUSALE scrivere: “COMODATO D’USO GRATUITO VERBALE” (Badante);
SEZIONE CESSIONARIO:
Scrivere i dati anagrafici della Badante compreso un recapito telefonico (mobile);
SEZIONE FABBRICATO:
Scrivere il COMUNE, l’INDIRIZZO, il CIVICO, il C.A.P. , il numero dei VANI e degli ACCESSORI
SONO VANI CUCINA, CAMERE LETTO, STUDI, SALOTTI/SOGGIORNI
SONO ACCESSORI BAGNI, RIPOSTIGLI, LAVANDERIE, SOFFITTE, CANTINE, GARAGE.
GLI ALLEGATI:
Copia del documento d’identità dell’Assistito/a;
Copia del Codice fiscale o Tessera sanitaria dell’Assistito/a;
Copia del documento d’identità della Badante;
Denuncia all’I.N.P.S. di C.C.N.L. LAVORO DOMESTICO;
Il CONTRATTO DI LAVORO per l’assunzione dell’Assistente familiare. LE COPIE DEVONO ESSERE LEGGIBILI !!!
ATTENZIONE: CONSERVARE PER 5 ANNI UNA COPIA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CON LA RICEVUTA DI RITORNO DELLA RACCOMANDATA !!!
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Comunicazione di Ospitalità o Assunzione di cittadino Straniero o Apolide (scarica il modulo da compilare in ogni sua parte): relativa ad alloggi o aziende con sede nel territorio comunale, da presentare obbligatoriamente entro 48 ore dall’evento - presentare all’ Ufficio Protocollo a mano o a mezzo raccomandata in copia unica con allegata fotocopia del documento d’identità di chi la sottoscrive;
- Rilascio del contrassegno per parcheggio invalidi (scarica il modulo da compilare in ogni sua parte):
- per il primo rilascio e per rinnovo di autorizzazione temporanea: allegare certificazione rilasciata dall’Ufficio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stata espressamente accertata capacità di deambulazione impedita, sensibilmente ridotta o lo stato di non vedente ai sensi del DPR 151/2012 art. 1 o DPR 503/1996.
- per il rinnovo di autorizzazione permanente (5 anni): allegare certificato del medico curante che confermi il persistere della capacità di deambulazione impedita, sensibilmente ridotta o dello stato di non vedente, condizioni che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno per parcheggio per disabili e riconsegnare il contrassegno scaduto al momento di rilascio del nuovo contrassegno.
- per il rilascio di un duplicato per smarrimento / furto: allegare denuncia alle autorità
- sia per rilascio che per rinnovo: allegare fototessera
- per rilascio di autorizzazione temporanea: allegare n. 2 marca da bollo da € 16,00
Si comunica che con il decesso della persona intestataria del contrassegno per parcheggio disabili questo deve essere restituito all’ufficio Politiche Abitative.
Per qualsiasi chiarimento e informazione: Ufficio Politiche Abitative Piazza Pucchetti n. 1
tel. 049. 8733937 – tel. 049. 8733938 Mantovani Monica