Comune di Galliera Veneta
Portale Istituzionale

Pubblici esercizi

Affittacamere
Caratteristiche dell'attività, servizi e requisiti minimi

  • Descrizione
  • Servizi e requisiti minimi
  • Per esercitare l'attività
  • Normativa di riferimento

Descrizione

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, destinate ai clienti e ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa l'eventuale somministrazione dei pasti e delle bevande alle persone alloggiate.
L'esercizio di affittacamere deve assicurare una serie di servizi minimi e deve possedere una serie di requisiti minimi (all'allegato F, parte prima, L.R. n. 33 del 4 novembre 2002).

Servizi e requisiti minimi

L'affittacamere deve assicurare i seguenti servizi minimi:

  • pulizia quotidiana dei locali;
  • fornitura e cambio della biancheria, compresa quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
  • fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento.

I requisiti minimi richiesti ai fini della classificazione da parte della Provincia sono:

  • un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera, qualora non sia fornita di bagno privato;
  • un locale bagno completo, qualora tutte le camere non siano fornite di bagno privato, con un minimo di uno per appartamento.

Per esercitare l'attività

Per esercitare l'attività di affittacamere è necessario:

  • richiedere il parere sanitario all'Ulss 15  - Servizio di igiene pubblica, via Casa di Ricovero n. 40 - Cittadella 35013 (PD);
  • inoltrare richiesta di classificazione alla Provincia di Padova - Servizio turismo, piazza Bardella, 2 allegando il parere sanitario rilasciato dall'Ulss;
  • presentare al Settore Commercio o all'ufficio protocollo del Comune di Galliera Veneta una denuncia di inizio attività, il modulo è scaricabile alla sezione "Modulistica".
Normativa di riferimento

Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Bar, ristoranti, pub e pizzerie: come aprire l'attività
Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

  • Descrizione
  • Requisiti soggettivi e professionali per lo svolgimento dell'attività
  • Requisiti dei locali
  • Cosa fare uin caso di apertura, trasferimento, subingresso in un esercizio
  • Autorizzazione amministrativa: come presentarla
  • Cosa fare in caso di variazioni societarie
  • Cosa fare in caso di variazioni della superficie di somministrazione
  • Normativa di riferimento

Descrizione

Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.

Per l'apertura di un esercizio pubblico dove si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti o pizzerie), è necessario aver ottenuto:

  • l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata dal Comune dove sono situati i locali;
  • l'attestazione di registrazione sanitaria (ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e della D.G.R. 20 novembre 2007 n. 3710), o aver presentato la Scia sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione all'Ulss competente per territorio, senza che siano state richieste integrazioni o formulati rilievi..

TIPOLOGIA UNICA
L'art. 5 della l. Regione Veneto 21.9.2007 n. 29 ha sostituito le diverse tipologie di autorizzazioni amministrative per la somministrazione con una unica: in altre parole, con una sola autorizzazione  si possono aprire sia bar che ristoranti, pub, ecc. La concreta individuazione del tipo di somministrazione che è possibile effettuare dipende dalla verifica dell'adeguatezza della struttura alla normativa igienico-sanitaria ed è indicata nell'attestazione di "registrazione", documento rilasciato dall'Ulss competente, che ha sostituito l'autorizzazione sanitaria (per informazioni consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 15 ).

Requisiti soggettivi e professionali per lo svolgimento dell'attività

Per poter svolgere l'attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio, ai sensi della l. 31.5.1965 n. 575 (normativa antimafia):

  • nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 565;
  • nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.

E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui all'art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59:

  • nel caso di impresa individuale, a carico del titolare;
  • nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.

E' altresì necessario che il titolare (nel caso di impresa individuale) o il legale rappresentante (nel caso di società), siano titolari dei requisiti professionali definiti dall'art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59 e cioè:

  • iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per il commercio relativamente alle tabelle merceologiche dalla I alla VIII;
  • corso di formazione professionale avente ad oggetto l'attività di commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto da una Regione;
  • esperienza professionale, di almeno 2 anni negli ultimi 5, presso un'impresa esercitante l'attività nel settore alimentare o della somministrazione in qualità di titolare, socio lavoratore, dipendente qualificato, coadiutore familiare;
  • possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione di alimenti. Si considerano comunque validi i titoli di cui all'elenco approvato con deliberazione G. Regionale n. 3302 del 4.11.2008 e cioè diploma di Tecnico dei Servizi di Ristorazione rilasciato da un I.P.S.S.A.R., laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari (o titolo equipollente), laurea triennale in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione, laurea in medicina e chirurgia, laurea in medicina veterinaria, laurea in scienze biologiche (o titolo equipollente), laurea in assistente sanitario (o titolo equipollente), laurea in tecnica della prevenzione (o titolo equipollente), laurea in infermieristica (o titolo equipollente), laurea in dietistica (o titolo equipollente), laurea in farmacia, laurea in sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (o titolo equipollente), laurea in chimica o chimica industriale, laurea in biotecnologie.

Nel caso il legale rappresentante di società (od associazioni, consorzi e così via) non sia titolare del requisito professionale, può nominare, con scrittura privata autenticata da un notaio, un procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione che ne sia in possesso, ai sensi dell'art. 31 lett. m) l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29 e dell'art. 2209 del cod. civile.
Qualora il titolare, il legale rappresentante o il procuratore non conducano direttamente l'attività, deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.

Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:

  • che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
  • che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

Requisiti dei locali

Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

  • disponibilità (contratto di locazione registrato a norma di legge o atto di proprietà);
  • agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
  • sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi del d. Ministero dell'Interno 17.12.1992 n. 564 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale);
  • rispetto dei parametri per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per i nuovi esercizi);
  • nel caso di orario protratto oltre le 22,00, rispetto dei limiti fissati per le emissioni rumorose, dimostrato attraverso la documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del.  Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni rumorose causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi gli stampati reperibili nella sezione "Modulistica" .
  • i locali devono altresì essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario; il relativo controllo è effettuato dall'Ulss competente. Dal 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova procedura di registrazione definita con D.G.R. 20.11.2007 n. 3710, in attuazione del Reg. CE 852/2004, che ha sostituito la vecchia autorizzazione sanitaria.Per informazioni dettagliate consultare il sito del Sian - Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 15 di Cittadella;
  • nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione, disponibile su questo sito, sarà inoltre necessario:
    a) disporre di parcheggi privati riservati ai clienti;
    c) dimostrare l'entità dell'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, valutare il traffico indotto dalla nuova attività e la possibilità del suo assorbimento. 

Cosa fare uin caso di apertura, trasferimento, subingresso in un esercizio

APRIRE UN NUOVO ESERCIZIO

Per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è necessario inoltrare apposita istanza al Comune. Il suo rilascio è consentito nei limiti previsti dalla matrice di programmazione sviluppata nei criteri di programmazione elaborati dall'Amministrazione per il rilascio di  autorizzazioni alla somministrazione, sulla base delle linee guida regionali, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale . Su questo sito, sono reperibili informazioni sui criteri ed è consultabile il Regolamento che disciplina i requisiti ed il procedimento per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di somministrazione.

TRASFERIRE UN ESERCIZIO

Il trasferimento di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tra zone diverse è subordinato alla presentazione di domanda al Comune. Esso è consentito nei limiti previsti dalla matrice di programmazione sviluppata nei criteri di programmazione elaborati dall'Amministrazione per il rilascio di  autorizzazioni alla somministrazione, sulla base delle linee guida regionali, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale . Su questo sito, sono reperibili informazioni sui criteri ed è consultabile il Regolamento che disciplina i requisiti ed il procedimento per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività di somministrazione.
Il trasferimento di un esercizio nella medesima zona è soggetto a semplice segnalazione certificata di inizio attività.

RILEVARE LA PROPRIETA' O LA GESTIONE DI UN ESERCIZIO

Il subingresso (a seguito di cessione dell'attività, comprovata da atto di compravendita, affitto d'azienda od altro) in un'azienda di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Comune. Si può esercitare dalla data di presentazione della segnalazione e comunque l'attività deve essere iniziata, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro 180 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento dell'attività.
Nel caso di cessazione della gestione dell'azienda di somministrazione (risoluzione di affitto d'azienda) il titolare può, alternativamente, procedere alla reintestazione o ad un nuovo affitto d'azienda, purché l'attività venga ripresa (dal proprietario o dal nuovo gestore) entro 180 giorni dalla data di cessazione dell'ultima gestione.

Autorizzazione amministrativa: come presentarla

I moduli da utilizzare sono scaricabili dalla sezione "Modulistica" e devono essere presentati al Comune di Galliera Veneta - ufficio protocollo generale o al  Settore Commercio - ufficio pubblici esercizi:

  • in caso di ditta individuale dal titolare;
  • in caso di società dal legale rappresentante o dal procuratore.

Ai moduli devono essere allegati, con le modalità previste dal Regolamento per il rilascio di autorizzazioni alla somministrazione, i seguenti documenti:

  • copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
  • copia della documentazione relativa alla disponibilità dei locali;
  • 2 planimetrie in scala 1:100 o 1:50, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti, nonché l'evidenziazione delle strutture installate per il superamento delle barriere architettoniche;
  • copia dell'attestazione di registrazione sanitaria, ovvero copia della Scia presentata all'Ulss 15 di Cittadella;
  • copia della documentazione attestante il trasferimento della titolarità (compravendita, donazione, successione ereditaria) o della gestione (affitto) dell'azienda (nel caso di subingresso);
  • relazione tecnica d'impatto acustico ove prescritto dal Regolamento;
  • copia della documentazione comprovante la dotazione di parcheggi privati riservati alla clientela, nei casi previsti  dal Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico, con superficie fruibile dal pubblico superiore ai 100 mq., nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie);
  • copia della documentazione relativa all'impatto sulla viabilità, valutazione del traffico indotto nei casi previsti dal Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq);
  • copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenti all'Unione Europea e residenti in Italia. 

Cosa fare in caso di variazioni societarie

Nel caso si sia verificata una variazione societaria, ovvero sia mutata la figura del soggetto titolare del requisito professionale (ad es. procuratore, preposto), è sufficiente presentare al Comune una comunicazione, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Modulistica" , che deve contenere:

  • l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti indicati  dalla l. 31.5.1965 n. 575 (antimafia);
  • l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi, previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n. 773 e dall'art. 4 L.R.V. 21.9.2007 n. 29.

Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

  • copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
  • copia dell'eventuale comunicazione di variazione della registrazione sanitaria presentata all'Ulss 15 di Cittadella;
  • copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenti all'Unione Europea e residenti in Italia. 

Cosa fare in caso di variazioni della superficie di somministrazione

E' necessario presentare una comunicazione al Comune, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Modulistica" 
E' indispensabile:

  • dimostrare la disponibilità dei locali con destinazione d'uso commerciale, sorvegliabili ai sensi del D.M. 17.12.1992 n. 564;
  • aver ottenuto l'agibilità/abitabilità;;
  • nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento:
    a) comprovare la dotazione di parcheggi privati riservati alla clientela (locali situati all'esterno del centro storico, con superficie fruibile dal pubblico superiore ai 100 mq., nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie);
    b) dimostrare l'entità dell'impatto sulla viabilità, valutare il traffico indotto e la capacità del suo assorbimento (locali situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq).

Alla comunicazione devono essere allegate:

  • 2 planimetrie in scala 1:100 o 1:50, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti;
  • copia dell'attestazione di registrazione sanitaria aggiornata ovvero comunicazione di variazione della registrazione sanitaria presentata all'Ulss 15 di Cittadella;
  • copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non appartenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
Normativa di riferimento
  • D. lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.
  • Reg. CE.852/2004 e D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007.
  • Legge Regione Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
  • Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
  • L. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav n. 3 del 29 gennaio 2008.
  • D. Ministero dell'Interno n. 564 del 17 dicembre 1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
  • R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 "Regolamento per l'esecuzione del TULPS".
  • R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";· R.D.  18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
  • Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
Bed and breakfast
Cosa fare per aprire l'attività

 
  • Descrizione
  • Per esercitare l'attività
  • Normativa di riferimento
  • Per informazioni

Descrizione

Il bed and breakfast (B&B) è una struttura ricettiva gestita da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione ed i seguenti servizi minimi:

  • un servizio di bagno anche coincidente con quello dell'abitazione;
  • pulizia quotidiana dei locali;
  • fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana;
  • fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove necessario, il riscaldamento;
  • cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

Per esercitare l'attività

Per esercitare l'attività di bed & breakfast è necessario:

  • richiedere il parere sanitario all'Ulss 15 di Cittadella - Dipartimento di prevenzione - Servizio di igiene e sanità pubblica;
  • presentare alla Provincia di Padova - Servizio turismo, piazza Bardella, 2 una denuncia di inizio attività e inviarne copia al Settore Commercio o all'ufficio protocollo del Comune di Galliera Veneta.
    Il modulo da utilizzare per presentare la dichiarazione a Provincia e Comune si può scaricare alla sezione "Modulistica"; è anche reperibile presso gli uffici provinciali e comunali competenti. 
Normativa di riferimento
  • L.R. n. 33 del 4 novembre 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
  • L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
  • Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) n. 773/31 e relativo Regolamento di esecuzione.
Circoli e associazioni
Attività di somministrazione in circoli privati ed associazioni aderenti ad organizzazioni nazionali con finalità assistenziali
  • Come esercitare l'attività
  • Ampliamento/riduzione della superficie di somministrazione
  • Variazione del presidente
  • Variazione dell'affiliazione
  • Normativa di riferimento

Le associazioni ed i circoli privati che aderiscono ad organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei soli associati, presso la sede dove sono svolte le loro attività istituzionali (cfr. d.P.R. 4.4.2001 n. 235 ed art. 23 l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29).

Come esercitare l'attività

Per esercitare l'attività di somministrazione nei circoli o nelle associazioni sopra indicate è necessario:

  • ottenere la registrazione sanitaria o aver presentato la dichiarazione di inizio attività (Dia) sanitaria al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 Cittadella, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza che siano state richieste integrazioni o presentate osservazioni.
  • presentare segnalazione certificata di inizio dell'attività di somministrazione al Comune di Galliera Veneta (Scia).

La Scia deve essere presentata dal presidente dell'associazione o del circolo all'ufficio protocollo del Comune di Galliera Veneta o al Settore Commercio - ufficio pubblici esercizi, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Modulistica" .

ALLEGATI

  • copia dell'atto costitutivo e dello statuto del circolo, nonché della documentazione che ne attesti l'affiliazione ad un ente nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno;
  • copia del modello per la comunicazione dei dati rilevanti a fini fiscali (c.d. modello EAS), presentato all'Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2009 ovvero entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'Associazione;
  • copia della documentazione relativa alla disponibilità dei locali (ad es. contratto di locazione) e relative planimetrie, che evidenzino anche le strutture destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche;
  • copia della documentazione relativa alla dotazione di parcheggi privati riservati ai soci, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione (locali situati all'esterno del centro storico, con superficie fruibile dagli associati superiore ai 100 mq., nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie utile);
  • la relazione tecnica che dimostra l'entità dell'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, valuta il traffico indotto dalla nuova attività e la possibilità del suo assorbimento nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione (locali di intrattenimento, ovvero con somministrazione situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq);
  • copia del permesso di soggiorno (nel caso che il dichiarante, residente in Italia, non appartenga all'Unione Europea);
  • documentazione relativa all'impatto acustico, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico (utilizzare gli stampati reperibili in questo sito, alla sezione "Modulistica",
  • ATTENZIONE
    Nel caso in cui nell'attività del circolo o dell'associazione ricorra anche solo uno dei casi sotto indicati, per svolgere l'attività di somministrazione non è sufficiente la Scia ma è necessaria una autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (art. 2, comma 5 della L.R.V. n. 29/07).

    CASI NEI QUALI VIENE RICHIESTA SCIA E AUTORIZZAZIONE
  • pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
  • pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
  • strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
  • ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

Ampliamento/riduzione della superficie di somministrazione

Per l'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione è sufficiente una comunicazione al Comune, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Modulistica" . Alla comunicazione deve essere allegata:

  • documentazione attestante la disponibilità dei locali;
  • documentazione attestante l'agibilità/abitabilità dei locali o Dia edilizia per opere interne;
  • planimetrie nelle quali risulti evidenziata la nuova superficie di somministrazione;
  • copia della Dia presentata al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella.

Nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione:

  • copia della documentazione relativa alla dotazione di parcheggi privati riservati ai soci, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico, con superficie fruibile dagli associati superiore ai 100 mq., nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie utile);
  • valutazione tecnica dell'impatto sulla viabilità, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali di intrattenimento, ovvero situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq).

Variazione del presidente

Per la variazione del presidente del circolo o dell'associazione è sufficiente una comunicazione al Comune, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Link utili" alla destra di questa pagina. Il presidente che subentra deve possedere:

  • i requisiti indicati all'art. 5 del D.Leg. 8 agosto 1994 n. 490 (antimafia);
  • i requisiti soggettivi, previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. r. d. 18.6.1931 n. 773 e dall'art. 4 L.R.V.21.9.2007 n. 29;
  • se non appartenente all'Unione Europea, il permesso di soggiorno in corso di validità.

Alla comunicazione deve essere allegata copia della dichiarazione presentata al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella.

Variazione dell'affiliazione

Per il rinnovo o la variazione dell'affiliazione del circolo o dell'associazione è sufficiente una comunicazione al Comune, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Link utili" a destra di questa pagina.
Il modulo deve essere presentato con la relativa documentazione allegata che dimostri il rinnovo o la variazione dell'affiliazione.

Normativa di riferimento

  • D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007.
  • Legge regionale Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
  • Reg. CE 852/2004.
  • Regolamento per la disciplina delle attività rumorose approvato con deliberazione consiliare n. 93 del 17 luglio 1992, modificata con deliberazione consiliare n. 70 del 17 giugno 2003.
  • D.P.R. n. 235 del 4 aprile 2001.
  • Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione.
  • D.M. n. 564 del 17 dicembre 1992 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".
  • R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 "Regolamento per l'esecuzione del Tulps".
  • R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Locali di pubblico spettacolo
Apertura attività e modalità previste per l'attività di somministrazione in discoteche, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, night
  • Descrizione
  • Per esercitare l'attività
  • Requisiti soggettivi
  • Requisiti dei locali
  • Presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (Scia)
  • Normativa di riferimento
Descrizione

La somministrazione all'interno dei locali di pubblico spettacolo, come le discoteche, le sale da ballo, le sale da gioco, i locali notturni e i night, precedentemente all'entrata in vigore della L.R.V. n.29/07 era abilitata dalla vecchia tipologia "C". La legge citata ha "soppresso" tale tipologia rendendo necessaria, per esercitare la somministrazione nei locali nei quali si svolge attività di intrattenimento e/o spettacolo, la presentazione di una semplice segnalazione certificata di inizio attività (Scia) almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività. Va tenuto conto inoltre che la superficie destinata alla somministrazione non deve superare il 25% della superficie totale.

Per esercitare l'attività

Per esercitare l'attività di somministrazione in locali di pubblico spettacolo è necessario:

  • essere in possesso della licenza di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 del TULPS (da richiedere al Comando Polizia Municipale);
  • essere in possesso della licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS che comprende la  valutazione dell'impatto acustico (da richiedere al Settore Sicurezza Salute e Prevenzione - Ufficio Agibilità);
  • essere in possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per locali con capienza superiore a 100 persone;
  • essere in possesso della documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del.  Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi gli stampati reperibili nella sezione "Modulistica";
  • aver presentato al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio dell'attività di somministrazione (per informazioni più dettagliate sugli stampati, le modalità di compilazione e la documentazione da allegare, si consiglia di consultare, in questo sito, la pagina dedicata alle "Attività di somministrazione non soggette ad autorizzazione");
  • aver ottenuto l'attestazione di registrazione sanitaria di cui al Reg. CE 852/2004 ed alla D.G.R. 20 novembre 2007 n. 3710 od aver presentato la Scia sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella, senza che siano state richieste integrazioni o formulati rilievi.

Dal 1 gennaio 2008 è infatti entrata in vigore la nuova procedura di registrazione che ha sostituito l'autorizzazione sanitaria (D.G.R. 20.11.2007 n. 3710 in attuazione del Reg. CE 852/2004).
Dettagliate informazioni sono disponibili nel sito internet del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella.
La Scia sanitaria deve essere presentata all'Ulss 15 Dipartimento di prevenzione - Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione - ufficio protocollo, via Casa di Ricovero, 40 - Cittadella 35013 (PD), dal:

  • titolare, nel caso di ditta individuale;
  • legale rappresentante o dal procuratore, nel caso di società.

 Requisiti soggettivi

Per poter svolgere l'attività è inoltre necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio, ai sensi della l. 31.5.1965 n. 575 (antimafia):

  • nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 575;
  • nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.

E' altresì indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, r.d. 18.6.1931 n. 773 ed all'art. 4 della l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29:

  • nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della l. 31.5.1965 n. 575;
  • nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del d.P.R. 3.6.1998 n. 252.

E' oltretutto necessario che il titolare (nel caso di impresa individuale) od il legale rappresentante (nel caso di società, associazioni, consorzi ecc.) siano titolari dei requisiti professionali definiti dall'art. 71 del d. lgs. 26.3.2010 n. 59 e cioè:

  • iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per il commercio relativamente alle tabelle merceologiche dalla I alla VIII;
  • diploma di istituto secondario od universitario, anche triennale, purché il corso di studi preveda materie attinenti al commercio, alla preparazione od alla somministrazione di alimenti. Si considerano comunque validi i titoli di cui all'elenco approvato con deliberazione G. Regionale n. 3302 del 4.11.2008 e cioè diploma di Tecnico dei Servizi di Ristorazione rilasciato da un I.P.S.S.A.R., laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari (o titolo equipollente), laurea triennale in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione, laurea in medicina e chirurgia, laurea in medicina veterinaria, laurea in scienze biologiche (o titolo equipollente), laurea in assistente sanitario (o titolo equipollente), laurea in tecnica della prevenzione (o titolo equipollente), laurea in infermieristica (o titolo equipollente), laurea in dietistica (o titolo equipollente), laurea in farmacia, laurea in sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (o titolo equipollente), laurea in chimica o chimica industriale, laurea in biotecnologie;
  • corso di formazione professionale avente ad oggetto l'attività di commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto da una Regione;
  • esperienza professionale di almeno 2 anni nel quinquennio precedente presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:

                1) titolare o socio lavoratore;
                2) dipendente qualificato, addetto alla vendita, all'amministrazione od alla preparazione degli alimenti;
                3) coadiutore familiare.

Nel caso in cui il legale rappresentante di società (od associazioni, consorzi, ecc.) non sia titolare del requisito professionale, può nominare, con scrittura privata autenticata da un notaio, un procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione che ne sia in possesso, ai sensi dell'art. 31 lett. m) l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29 e dell'art. 2209 del cod. civile.
Qualora il titolare, il legale rappresentante o il procuratore non conducano direttamente l'attività, deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.

Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:

  • che la ditta sia iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di commercio;
  • che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

Requisiti dei locali

Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

  • disponibilità (tramite contratto di locazione registrato a norma di legge o atto di proprietà);
  • agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
  • sorvegliabilità, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS, r.d. 6.5.1940 n. 635 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale). 

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (Scia)

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata al Comune di Galliera Veneta - Ufficio Protocollo Generale o al Settore Commercio - Ufficio Pubblici Esercizi, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Modulistica", da parte del:

  • titolare, qualora si tratti di ditta individuale;
  • legale rappresentante o dal procuratore, qualora si tratti di una società.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  • copia della documentazione relativa alla disponibilità dell'immobile;
  • copia della licenza di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 del TULPS;
  • copia della licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS;
  • copia del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  • documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del.  Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi gli stampati reperibili nella sezione "Modulistica"
  • copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
  • copia del permesso di soggiorno in corso di validità (nel caso l'interessato sia un cittadino non appartenente all'Unione Europea e residente in Italia). 
Normativa di riferimento
  • Legge Regione Veneto 21 settembre 2007 n. 29 sulla disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
  • R.D. 18 giugno 1931 n. 733 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
  • R.D. 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Tulps".
  • Legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
  • Reg. CE 852/2004 e D.G.R. 20 novembre 2007 n. 3710.
  • Decreti del Ministero dell'Interno 16.2.1982 e 19.8.1996.
  • L. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3, Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose. 
Alberghi, hotel e altre strutture ricettive alberghiere: apertura attività
Informazioni e adempimenti

 
  • Descrizione
  • Come iniziare l'attività
  • Normativa di riferimento
Descrizione

Le attività delle strutture ricettive alberghiere sono quelle che fanno capo alle seguenti tipologie:

  • alberghi: strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suite, junior suite e unità abitative. Le suite sono camere composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto con almeno un bagno. Le junior suite sono camere composte da un unico vano avente una parte allestita a salotto e un bagno privato. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno, sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato, sono consentite nel limite massimo del quaranta per cento della ricettività autorizzata in termini di camere, suite o junior suite;
  • motel: alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti;
  • villaggi-albergo: strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili con servizi centralizzati;
  • residenze turistico-alberghiere: strutture ricettive a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative. E' consentita la presenza di unità abitative senza angolo cottura nel limite massimo del quaranta per cento  della ricettività autorizzata in termini di unità abitative;
  • residenze d'epoca alberghiere: strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un'accoglienza altamente qualificata.

L'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale, anche in dipendenze, costituite da locali con ingresso promiscuo con altre attività, purché sia garantita l'indipendenza e la sicurezza dell'ospite. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello dove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando a questa si acceda da un ingresso autonomo. Sono ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.

Come iniziare l'attività

Procedura per il nulla-osta sanitario
Prima di presentare la segnalazione certificata di inizio attività per l'apertura di una struttura alberghiera, l'interessato deve ottenere il nulla-osta igienico sanitario dall'Ulss 15 di Cittadella, presentando una richiesta all'Ufficio protocollo generale di Galliera Veneta in via Roma n. 174 con i seguenti allegati:

  1. certificato di agibilità dal quale risulti la destinazione d'uso ricettiva dell'edificio;
  2. 2 elaborati grafici dei locali in scala 1:100, timbrati e firmati da un professionista abilitato con l'indicazione delle altezze, delle superfici, delle finestre apribili e delle destinazioni d'utilizzo dei singoli ambienti;
  3. 2 relazioni tecnico-descrittive dell'attività.

Procedura per l'attribuzione della classificazione
Dopo aver ottenuto il nulla-osta igienico sanitario, gli interessati devono presentare, alla Provincia di Padova, ai fini dell'attribuzione della classificazione, una domanda contenente gli elementi necessari per la relativa valutazione. Il modulo da utilizzare è reperibile alla sezione modulistica; l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. certificato di agibilità dei locali;
  2. nulla-osta igienico sanitario con indicazione del numero dei posti letto autorizzati per ciascuna camera, suite e unità abitativa con allegata planimetria vidimata;
  3. relazione tecnica descrittiva sulla tipologia e qualità dei servizi offerti;
  4. denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione di albergo attraverso la modulistica regionale.

La classificazione è valida per 5 anni e, successivamente,  viene confermata o modificata sulla base di una verifica della documentazione prodotta.

Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività
Il parere igienico sanitario e la classificazione assegnata dalla Provincia costituiscono condizione essenziale per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune dove la struttura ricettiva è localizzata.
La presentazione della Scia abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Per questo motivo, il legale rappresentante deve essere in possesso del requisito professionale.
La Scia, sull'apposito modulo scaricabile alla sezione "Modulistica", deve essere presentata al Settore commercio ed attività economiche del Comune di Galliera Veneta con i seguenti allegati:

  1. parere dell'Ulss 15 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica con allegata planimetria vidimata;
  2. determina di classificazione alberghiera rilasciata dalla Provincia;
  3. certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel caso in cui il numero dei posti letto sia superiore a 25;
  4. copia del requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande del legale rappresentante oppure copia dell'atto con cui si conferisce procura alla somministrazione, ai sensi dell'art. 31 lettera m) della L.R.Veneto 21.9.2007 n.29 (nel caso di società, associazioni, enti, i cui legali rappresentanti non siano in possesso del requisito alla somministrazione);
  5. copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali sede dell'esercizio (ad es. contratto di locazione, di comodato, atto di compravendita debitamente registrati).
Normativa di riferimento
  • D. Lgs n. 59 del 26 marzo 2010 (Direttiva servizi) "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".
  • L.R. Veneto n. 33 del 4.11.2002 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo".
  • Tulps R.D. 18.6.1931  n.773 e relativo Regolamento di esecuzione R.D. 6.5.1940 n.635.
Pubblici esercizi: dotazione di apparecchi per "giochi leciti"
Modalità per l'installazione

 
  • Tipologie di esercizi in cui possono essere installati
  • Come richiedere l'installazione
  • Tutela dei minori
  • Tutela del giocatore
  • Normativa di riferimento

Descrizione

Per poter consentire la pratica del gioco all'interno di un pubblico esercizio, l'esercente deve ottenere dal Comune la relativa licenza, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n. 773.

Si considerano, tra gli altri, giochi leciti:

  • le bocce, i giochi da tavolo, le carte, il biliardo ed altri apparecchi meccanici (ad es. calcio-balilla, biliardino, dardi, kiddie rides, juke-box);
  • gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore (art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.);
  • gli apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadgets, orologi), come le gru o le pesche - verticali od orizzontali - di abilità (art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.);
  • gli apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita (art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.).

Tipologie di esercizi in cui possono essere installati

Gli esercizi autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento sono:

  1. bar, caffè ed esercizi assimilabili;
  2. ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
  3. stabilimenti balneari;
  4. alberghi e strutture ricettive assimilabili;
  5. sale pubbliche da gioco;
  6. circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
  7. agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
  8. sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Ministero delle Finanze 31.1.2000 n. 29.

Come richiedere l'installazione

Per ottenere la licenza all'esercizio del gioco di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. deve essere presentata una Dia (Dichiarazione di inizio attività) al Comune, da parte del:

 

  • titolare in caso di ditta individuale;
  • legale rappresentante in caso di società;
  • presidente nel caso di un circolo.

La documentazione indicata deve essere inviata al Comune di Galliera Veneta - ufficio protocollo Generale o al Settore Commercio - ufficio pubblici esercizi, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Modulistica" .
Una volta presentata la Dia sopradescritta, l'attività può essere iniziata da subito. Si ricorda che l'offerta complessiva di gioco non può riguardare soltanto gli apparecchi previsti dall'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.; nel caso l'esercente voglia installare tali congegni deve detenere almeno un apparecchio di cui all'art. 110  c. 7 del TULPS od un apparecchio meccanico. Il numero degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS deve essere rapportato alla tipologia ed alla superficie del locale (nel dettaglio si vedano i DD.Dir. A.A.M.S. Del 23/10/03 e del 18.1.2007). La superficie da considerare per il contingentamento, ai sensi dell'art. 16 lett. d) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, è esclusivamente l'area di somministrazione interna dell'esercizio. Infatti, ai sensi dell'art. 7 di tale Regolamento, non è consentita la collocazione di congegni di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali.

Il pubblico esercizio deve esporre la tabella dei giochi proibiti, ossia l'elenco, predisposto ed approvato dal Questore e vidimato dall'Autorità competente al rilascio della licenza, dei giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento.

Tutela dei minori

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento:
a) all'ingresso degli esercizi che detengano apparecchi con vincita in denaro (congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.) deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori ed il medesimo avviso deve essere riportato anche all'esterno di ciascun congegno;
b) sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro (congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.) ed il rispetto del divieto deve essere garantito esercitando idonea sorveglianza ed anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento;
c) gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelli di tipologie diverse od alle attività di altra natura praticate nel locale.

Tutela del giocatore

Il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento si propone, tra i suoi obiettivi, la tutela del giocatore da qualsiasi forma di assuefazione. Per questo motivo, l'art. 7 del Regolamento prevede che i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.
In particolare, si raccomanda di consigliare ai giocatori l'utilizzazione dei dispositivi che limitano l'importo da giocare od il tempo di utilizzazione degli apparecchi, nonché di fornire loro i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
Inoltre, l'art. 7 del Regolamento dispone che i locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possano utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge statale.

Normativa di riferimento

  • R.D. 18.6.1973 n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
  • R.D. 6.5.1940 n. 635 "Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.".
  • Legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
  • D. Dir. A.A.M.S. del 27 ottobre 2003 - Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.
  • D. Dir. A.A.M.S. del 18 gennaio 2007 - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Sale giochi (sale pubbliche da gioco)
Requisiti, caratteristiche, adempimenti
Descrizione

Una sala pubblica da gioco (sala giochi) è un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (ad es. biliardo, calcio-balilla, flipper, dardi) automatici, semiautomatici ed elettronici (ad es. le cosiddette newslot od i vari tipi di videogiochi), nonché con il gioco delle carte.

Contingentamento apparecchi

Per ogni 5 mq. di superficie del locale accessibile al pubblico è collocabile un congegno di cui all'art. 110 comma 6 TULPS. Il numero di apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS (cosiddette newslot)  non può, comunque, superare il doppio del numero degli apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso la sala giochi.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, non è consentita la collocazione di congegni di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

Accesso ai minori

Sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro; il rispetto del divieto deve essere garantito dall'esercente con idonea sorveglianza ed anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento. Per gli stessi motivi, gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelli di tipologie diverse installati nel locale.
Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento,all'ingresso degli esercizi che detengano apparecchi con vincita in denaro (congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.) deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori; il medesimo avviso deve essere riportato anche all'esterno di ciascun congegno.

Tutela del giocatore

Il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento si propone, tra i suoi obiettivi, la tutela del giocatore da qualsiasi forma di assuefazione. Per questo motivo, l'art. 7 del Regolamento prevede che i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.
In particolare, si raccomanda di consigliare ai giocatori l'utilizzazione dei dispositivi che limitano l'importo da giocare od il tempo di utilizzazione degli apparecchi, nonché di fornire loro i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
Inoltre, l'art. 7 del Regolamento dispone che i locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possano utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge statale.

Orario

L'art. 1 lett. d) dell'ordinanza sindacale n. 7 del 25.2.2008, ai sensi dell'art. 18 lett. c) della l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29, ha determinato che l'orario massimo delle sale da gioco si deve articolare nella fascia compresa tra le 09,00 antimeridiane e le 02,00 del giorno successivo. L'orario minimo obbligatorio è di cinque ore giornaliere.

Requisiti dei locali

Per esercitare l'attività di sala pubblica da gioco è necessaria una licenza, ai sensi dell'art. 86 c.1 del TULPS rilasciata dal Comune.
Ai sensi dell'art. 9 c. II del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da  trattenimento, non è ammessa l'apertura di sale giochi in Zona Industriale, all'interno dei Centri Civici e nell'arco di 500 m da scuole primarie e secondarie, da impianti sportivi e centri parrocchiali, misurando la distanza secondo il percorso pedonale più breve. Ai sensi dell'art. 10 lett. g) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, i locali adibiti a sala pubblica da gioco non possono essere comunicanti con un pubblico esercizio, un circolo o qualsiasi altra attività.
Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata dovranno essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

  • agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
  • disponibilità (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
  • possesso certificazione di Prevenzione incendi per sale gioco con capienza superiore a 100 persone;
  • sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS, r.d. 6.5.1940 n. 635 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale);
  • dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1 per ogni mq. 2,5 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento a quella eventualmente riservata alla somministrazione;
  • nel caso di superficie fruibile dal pubblico superiore a mq. 500, impatto sulla viabilità interessata dall'intervento, valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e stima della capacità del suo assorbimento;
  • rispetto delle norme in tema di superamento delle barriere architettoniche, relativamente all'accessibilità, ai servizi igienici ed alle altre disposizioni in materia (l. 9.1.1989 n. 13 e d. Min. LL. PP. 14.6.1989 n. 236);
  • rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali e degli impianti (d. Min. Interno 10.3.1998, d. lgs. 9.4.2008 n. 81, d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37);
  • dotazione di servizi igienici separati, con antibagno, di cui almeno uno attrezzato per i disabili.
  • contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi gli stampati reperibili nella sezione "Modulistica
  • Documentazione da presentare

La domanda per il rilascio della licenza deve essere presentata in bollo al Comune di Galliera Veneta - ufficio protocollo generale o al Settore Commercio - ufficio pubblici esercizi:

  • dal titolare in caso di ditta individuale;
  • dal legale rappresentante in caso di società.

Il modulo da utilizzare per la domanda, contenente anche le informazioni sulla documentazione da allegare, è scaricabile alla sezione "Modulistica".

Il procedimento per il rilascio della licenza è disciplinato dall'art. 12 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento.

In caso di variazione di superficie, dovrà essere presentata debita comunicazione, utilizzando il modulo scaricabile alla sezione "Modulistica". 
La documentazione da allegarvi è elencata dal Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento.

Normativa di riferimento

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) r.d. 18 giugno 1931 n. 773 e Regolamento di esecuzione del TULPS, r.d. 6.5.1940 n.635
  • D.M. 18/01/2007.
  • Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento.
  • · Art. 181 c. I lett. c) L. R. Veneto 21.9.2007 n. 29, art.181, lett. c).
  • Ordinanza del Sindaco n. 7 del 25.2.2008 , art. 1 lett. d).
  • Legge 26.10.1995 n. 447.
  • Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.
Spacci e mense - attività di somministrazione non soggette ad autorizzazione
Apertura attività e modalità previste per l'attività di somministrazione nei bar in centri commerciali, distributori di carburanti, discoteche...

 
  • Quali sono le attività
  • Requisiti
  • Come esercitare l'attività
  • Subingresso
  • Variazioni societarie
  • Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione
  • Registrazione sanitaria
  • Normativa di riferimento
  • Per informazioni

Quali sono le attività

Alcune tipologie di somministrazione di alimenti e bevande non richiedono il rilascio di un'autorizzazione amministrativa, ma sono semplicemente soggette alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività - Scia. Nello specifico, si tratta delle attività svolte:

  • al domicilio del consumatore (catering), con l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso il domicilio del consumatore o nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
  • negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago (ad esempio impianti sportivi, parchi, oratori, musei, biblioteche, discoteche, locali notturni, sale da gioco o strutture similari). La somministrazione deve essere riservata ai fruitori dell'intrattenimento, su una superficie non superiore ad un quarto di quella complessiva;
  • nelle mense aziendali, con somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture appositamente attrezzate, da uno o più datori di lavoro pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui sia stato stipulato apposito contratto;
  • in scuole, ospedali, poliambulatori, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, centri di accoglienza per immigrati o rifugiati;
  • negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti ai sensi della normativa regionale di settore e nellearee di servizio delle autostrade e delle stazioni di trasporto pubblico;
  • all'interno dei centri commerciali;
  • nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi, dirette a valorizzare la cucina regionale.
Requisiti

I requisiti che è necessario possedere per svolgere l'attività si possono distinguere in tre categorie:

  • soggettivi (vedi paragrafo "Requisiti soggettivi");
  • professionali (vedi paragrafo "Requisiti professionali");
  • dei locali in cui si svolge l'attività (vedi paragrafo "Requisiti dei locali").

REQUISITI SOGGETTIVI
Per poter svolgere l'attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio (ai sensi della legge del 31 maggio 1965 n. 575):

  • nel caso di impresa individuale, a carico del titolare e dei soggetti indicati nell'art. 10 della legge del 31 maggio 1965 n. 565;
  • nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del D.P.R. del 3 giugno 1998 n. 252.

E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi indicati nell'art. 71 del d. lgs. 26.3.2010 n. 59:

  • nel caso di impresa individuale, a carico del titolare;
  • nel caso di associazioni, società, consorzi, a carico dei legali rappresentanti e degli altri soggetti elencati dall'art. 2 del D.P.R. del 3 giugno 1998 n. 252.

Inoltre, per esercitare l'attività è necessario:

  • che la Ditta sia iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
  • che i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) siano titolari di permesso di soggiorno valido.

REQUISITI PROFESSIONALI
E', inoltre, necessario che il titolare (nel caso di impresa individuale) od il legale rappresentante od un procuratore (nel caso di società),siano titolari di uno dei seguenti requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 26.3.2010 n. 59:

  • essere stati iscritti al Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione o per il commercio relativamente alle tabelle merceologiche I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII;
  • aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto da una Regione o dalle Province di Trento o Bolzano;
  • aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni negli ultimi 5, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di titolare, socio lavoratore, dipendente qualificato ovvero coadiutore familiare;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti. Si considerano comunque validi i titoli di cui all'elenco approvato con deliberazione G. Regionale n. 3302 del 4.11.2008 e cioè diploma di Tecnico dei Servizi di Ristorazione rilasciato da un I.P.S.S.A.R., laurea triennale in scienze e tecnologie alimentari (o titolo equipollente), laurea triennale in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione, laurea in medicina e chirurgia, laurea in medicina veterinaria, laurea in scienze biologiche (o titolo equipollente), laurea in assistente sanitario (o titolo equipollente), laurea in tecnica della prevenzione (o titolo equipollente), laurea in infermieristica (o titolo equipollente), laurea in dietistica (o titolo equipollente), laurea in farmacia, laurea in sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (o titolo equipollente), laurea in chimica o chimica industriale, laurea in biotecnologie;

Nel caso in cui il titolare, il legale rappresentante o il procuratore non conducano direttamente l'attività, deve essere nominato un preposto in possesso di tali requisiti.

REQUISITI DEI LOCALI
Riguardo ai locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

  • disponibilità (contratto di locazione registrato o atto di proprietà);
  • sorvegliabilità (ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del Tulps, r.d. 6.5.1940 n. 635) - accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale);
  • agibilità/abitabilità e destinazione d'uso commerciale;
  • idoneità sotto il profilo igienico-sanitario. E' in vigore la nuova procedura di registrazione che ha sostituito l'Autorizzazione sanitaria (vedere paragrafo "Registrazione sanitaria");
  • rispetto della normativa in tema di superamento delle barriere architettoniche;
  • dotazione di parcheggi privati riservati alla clientela, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico, con superficie fruibile dal pubblico superiore ai 100 mq., nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie);
  • · l'entità dell'impatto sulla viabilità dell'area, la valutazione del traffico indotto e della capacità del suo assorbimento, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq).

Nel caso di somministrazione esercitata insieme ad attività prevalente di intrattenimento (ad es. impianti sportivi, parchi, ecc.) è necessario inoltre produrre una dichiarazione descrittiva delle attività rispetto alle quali la somministrazione è accessoria, con l'indicazione dei relativi orari e, nel caso si protraggano oltre le 22,00, la relativa documentazione di impatto acustico, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi l'apposito modulo.

Per i locali di spettacolo (es. discoteche, sale da ballo) è, inoltre, necessario esibire:

  • certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  • licenza di cui all'art. 68 del Tulps per pubblici spettacoli e trattenimenti;
  • licenza di cui all'art. 80 del Tulps per l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo;
  • valutazione relativa all'entità dell'impatto sulla viabilità dell'area interessata all'intervento, alla stima del traffico indotto e della capacità del suo assorbimento;
  • documentazione di impatto acustico contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre od eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi l'apposito modulo.


Come esercitare l'attività

Per esercitare l'attività di somministrazione per le tipologie descritte è necessario:

  • aver ottenuto la registrazione sanitari od aver presentato la s.c.i.a. sanitaria al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza che siano state richieste integrazioni o formulati rilievi;
  • aver presentato segnalazione certificata di inizio attività al Comune di Galliera Veneta (Scia);

MODULO DIA PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

ALLEGATI alla Scia:

  • copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
  • copia della documentazione relativa alla disponibilità dell'immobile;
  • 2 planimetrie dei locali in scala 1.100 o 1.50, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti, con l'evidenziazione delle strutture destinate al superamento delle barriere architettoniche;
  • copia della s.c.i.a. sanitaria presentata all'Ulss ovvero copia dell'attestazione di registrazione sanitaria, ai sensi della d.G.R. 20.11.2007 n. 3710;
  • copia dei documenti che dimostrano la dotazione di parcheggi privati riservati alla clientela, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico, con superficie fruibile dal pubblico superiore ai 100 mq., nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie);
  • valutazione dell'impatto dell'intervento sulla viabilità, stima del traffico indotto e della capacità del suo assorbimento, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq);
  • documentazione relativa all'impatto acustico nei casi descritti nella sezione "Requisiti dei locali";
  • copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia;
  • nell'ipotesi di somministrazione effettuata congiuntamente in locali di pubblico spettacolo è altresì necessario produrre i documenti citati nella sezione "Requisiti dei locali".



La Scia, che deve essere presentata al Comune di Galliera Veneta - ufficio protocollo o al Settore Commercio - ufficio pubblici esercizi, deve essere presentata:

  • dal titolare, nel caso di ditta individuale;
  • dal legale rappresentante, nel caso di Società.


Attenzione: la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore (catering) va presentata al Comune in cui ha sede l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.


Subingresso

In caso di subingresso per cessione d'azienda, affitto d'azienda, reintestazione, l'attività può essere esercitata dopo aver effettuato la Segnalazione certificata d'inizio attività (Scia) con le stesse modalità e lo stesso modulo sopra indicati. In questo caso costituisce ulteriore requisito necessario il possesso del titolo che legittima l'attività (atto di acquisto, affitto, ecc), da allegare alla Scia all'atto della presentazione.

E' necessario inoltre allegare alla Scia:

  • copia della comunicazione di variazione presentata al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 Cittadella;
  • copia della documentazione sopra elencata, relativa ai requisiti professionali ed alle caratteristiche dei locali.


Variazioni societarie

Per le variazioni societarie è sufficiente una comunicazione al Comune, utilizzando l'apposito modulo.
La comunicazione deve indicare:

  • la variazione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
  • il possesso dei requisiti indicati all'art. 2 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252 (antimafia);
  • il possesso dei requisiti soggettivi, previsti dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010;
  • il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande indicati al paragrafo "Requisiti" di questa pagina;
  • per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia, il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

  • copia dell'atto che formalizza la variazione societaria;
  • copia della comunicazione di variazione sanitaria presentata al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella;
  • copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
  • copia del permesso di soggiorno (dove previsto).
Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

Per ampliamenti o riduzioni della superficie è sufficiente una comunicazione al Comune, utilizzando l'apposito modulo.
Da tenere presente che:

  • deve essere dimostrata la disponibilità dei locali con destinazione d'uso commerciale (documentazione da allegare alla comunicazione);
  • deve essere stata ottenuta l'agibilità/abitabilità;
  • i locali devono essere sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., r.d. 6.5.1940 n. 635;
  • deve essere provata la dotazione di parcheggi privati riservati alla clientela, nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali situati all'esterno del centro storico, con superficie fruibile dal pubblico superiore ai 100 mq., nella misura minima di 4 mq. per ogni 10 di superficie);
  • bisogna altresì provare l'entità dell'impatto dell'intervento sulla viabilità, stimare il traffico indotto e la capacità del suo assorbimento nei casi previsti dall'art. 9 del Regolamento (locali di intrattenimento o situati all'esterno del centro storico con superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq).

Alla comunicazione deve essere allegata:

  • copia della comunicazione di variazione sanitaria presentata al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella;
  • copia della documentazione sopra elencata, relativa ai requisiti professionali ed alle caratteristiche dei locali.
Registrazione sanitaria

Dall'1 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova procedura di registrazione che ha sostituito l'Autorizzazione sanitaria (D.G.R. 20.11.2007 n. 3710 in attuazione del Reg. CE 852/2004).
Dettagliate informazioni sono disponibili nel sito internet del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) dell'Ulss 15 di Cittadella.

La Dia o la comunicazione devono essere presentate all'Ulss 15 di Cittadella - ufficio protocollo, via Casa di Ricovero n. 40, dal:

  • titolare, nel caso di ditta individuale;
  • legale rappresentante o dal procuratore, nel caso di Società.


Normativa di riferimento

  • D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007 e Reg. CE 852/2004.
  • D. lgs. 26.3.2010 n. 59.
  • Legge regionale Veneto n. 29 del 21 settembre 2007 sulla disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
  • Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
  • L. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3, Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
  • Legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
  • R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 "Regolamento per l'esecuzione del Tulps".
  • R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Negozi e circoli senza somministrazione: dotazione di apparecchi per "giochi leciti"
Modalità per l'installazione
  • Tutela dei minori
  • Tutela del giocatore
  • Requisiti dei locali
  • Documentazione da presentare
  • Normativa di riferimento
Descrizione

Il gioco lecito può essere esercitato, all'interno di esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo) o di circoli privati non autorizzati alla somministrazione, soltanto previo rilascio di una licenza, ai sensi dell'art. 86 del Tulps, da parte del Comune dove sono situati i locali.

Tipoligie e limite numerico apparecchi
L'art. 86 c. III lett. c) del Tulps prevede l'installazione, previo rilascio di apposita licenza, di apparecchi (di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del Tulps) all'interno di esercizi commerciali o circoli privati che non esercitino l'attività di somministrazione. In particolare, si tratta di:

  1. apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'Aams per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore (art. 110 c. 6 del Tulps);
  2. apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadget, orologi), come le gru o le pesche - verticali od orizzontali - di abilità (art. 110 c. 7 lett. a) del Tulps);
  3. apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita (art. 110 c. 7 lett. c) del Tulps).

L'Aams non ha tuttavia ancora provveduto all'emanazione delle norme sul contingentamento di tali apparecchi, ossia delle disposizioni che fissano un limite all'installazione di tali congegni in rapporto alla superficie dei locali. L'art. 19 lett. d) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento ha pertanto disciplinato provvisoriamente, fino all'emanazione dei decreti ministeriali, il limite massimo dei congegni di tale natura installabili in questi locali, in rapporto alla superficie destinata alla vendita o, nel caso dei circoli, all'attività sociale. In particolare:

  • a partire da 30 mq è possibile installare 1 congegno;
  • tra i 60 ed i 199 mq il limite è di 2 congegni;
  • tra i 200 ed i 299 mq sono consentiti 3 congegni;
  • a partire dai 300 mq sono installabili 4 congegni (limite massimo).

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento, non è consentita la collocazione di congegni di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del Tulps all'esterno dei locali autorizzati.

Tutela dei minori

a) All'ingresso degli esercizi che detengono apparecchi con vincita in denaro (congegni di cui all'art. 110 c. 6 del Tulps) deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori ed il medesimo avviso deve essere riportato anche all'esterno di ciascun congegno;

b) sono vietati l'ingresso e la permanenza di soggetti minori nelle aree in cui sono offerti giochi che consentono vincite in denaro ed il rispetto del divieto deve essere garantito esercitando idonea sorveglianza ed anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento;

c) gli apparecchi devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelli di tipologie diverse od alle attività di altra natura praticate nel locale.

L'art. 19 lett. b) del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento impone la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 c. 6 del Tulps.

Tutela del giocatore

Il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento si propone, tra i suoi obiettivi, la tutela del giocatore da qualsiasi forma di assuefazione. Per questo motivo è previsto che i gestori dei locali, dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro, siano tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile (secondo le indicazioni fornite dall'Aams e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici). In particolare, si raccomanda di consigliare ai giocatori l'utilizzazione dei dispositivi che limitano l'importo da giocare od il tempo di utilizzazione degli apparecchi, nonché di fornire loro i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Inoltre, il Regolamento dispone che i locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possano utilizzare, nell'insegna od in messaggi pubblicitari, il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge statale.

Requisiti dei locali

Nei locali in cui l'attività viene esercitata devono essere dimostrati/accertati i seguenti requisiti:

  • agibilità/abitabilità;
  • disponibilità (contratto di affitto o comodato registrato a norma di legge, atto di proprietà, ecc.);
  • sorvegliabilità, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS, r.d. 6.5.1940 n. 635 (accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale);
  • dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1 per ogni mq. 2,5 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico;
  • rispetto delle norme in tema di superamento delle barriere architettoniche, relativamente all'accessibilità, ai servizi igienici ed alle altre disposizioni in materia (l. 9.1.1989 n. 13 e d. Min. LL. PP. 14.6.1989 n. 236);
  • rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali e degli impianti (d. Min. Interno 10.3.1998, d. lgs. 9.4.2008 n. 81, d. Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37);
  • dotazione di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui almeno uno attrezzato per i disabili;
  • contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico (l. 26.10.1995 n. 447, del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3), contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato secondo le linee guida regionali predisposte dall'Arpav e presentata in due copie, di cui una su supporto informatico, allegandovi gli stampati reperibili nella sezione "Modulistica"
  • Documentazione da presentare

La domanda per il rilascio della licenza deve essere presentata in bollo al Comune di Padova - ufficio protocollo generale o al Settore Commercio - ufficio pubblici esercizi:

  • dal titolare in caso di ditta individuale;
  • dal legale rappresentante in caso di società.

Il modulo da utilizzare per la domanda, contenente anche le informazioni sulla documentazione da allegare, è scaricabile alla sezione "Modulistica".
Il procedimento per il rilascio della licenza è disciplinato dall'art. 21 del Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento.

Normativa di riferimento

  • Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento.
  • Legge n. 447 del 26 ottobre 1995.
  • Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.
  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) r.d. del 18 giugno 1931 n. 773 e Regolamento di esecuzione del Tulps, r.d. del 6 maggio 1940 n. 635.
 
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