Comune di Galliera Veneta
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Bandi di gara e contratti

COMUNE DI GALLIERA VENETA
Lavori di riorganizzazione urbanistica e funzionale impianti sportivi di Viale Venezia, 1° stralcio funzionale. Impegno di spesa per lavori imprevisti. CUP. G61E16000250004 - CIG 76297794CF - CIG Z2429ADB32 - CIG 8162012161.

CIG 76297794CF
Dettaglio
Stazione appaltante
COMUNE DI GALLIERA VENETA
Codice fiscale SA
81000450288
Sede di gara
VIA ROMA, 174 GALLIERA VENETA (PD)
Importo
5.187,00€
Tipo importo
A base asta
Data pubblicazione/affidamento
Data scadenza
Req. qualificazione
Edifici civili e industriali
Tipo contratto
Lavori E Opere
Tipo amministrazione
Comuni
CPV
[45212221-1] Lavori Di Costruzione Di Strutture Per Terreni Sportivi
Scelta del contraente
PROCEDURA APERTA
Criterio aggiudicazione
Prezzo più basso
Pubbl. bando
Pubblicazione n. 753 del 2018
Pubbl. delib./determ.
Pubblicazione n. 741 del 2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento
Operatori invitati
A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
97584460584
C.G.P. S.P.A.
02631800287
Allegati
ELENCO DEGLI ELABORATI
AA relazione tecnica illustrativa (rev. n.2 Agosto 2018)
AB CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
AC_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (rev. n.2 Agosto 2018)
AD_QUADRO ECONOMICO (rev. n.2 Agosto 2018)
AE_ELENCO PREZZI UNITARI (rev. n.2 Agosto 2018)
AF_QUADRO INCIDENZA MANODOPERA (rev. n.2 Agosto 2018)
AG PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (rev. n.2 Agosto 2018)
AI_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (rev. n.2 Agosto 2018)
AL_SCHEMA DI CONTRATTO (rev. n.2 Agosto 2018)
AM RELAZIONE FOTOGRAFICA
AN_LISTA DELLE CATEGORIE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE (rev. n.2 Agosto 2018)
TAV A01 stato di fatto INQUADRAMENTO
TAV A02 stato di fatto PIANTE SEZIONI E PROSPETTI
TAV A03 COMPARATIVA
TAV A04 PROGETTO PLANIMETRIA GENERALE
TAV A05 PROGETTO PIANTE SEZIONI E PROSPETTI
TAV A06 progettoPARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAV A07 abaco dei serramenti
TAV A08 CONTROSOFFITTI
TAV A09 PROGETTO LR13.89 DM236
TAV A10 PROGETTO VISTE RENDERIZZATE
TAV A11 PROGETTO scarichi acque bianche
AH 01_Manuale d'Uso
AH 02_Manuale di Manutenzione
AH 03_Sottoprogramma delle Prestazioni
AH 04_Sottoprogramma dei Controlli
AH 05_Sottoprogramma degli Interventi
AH_PIANO DI MANUTENZIONE
E01 impianto elettrico e di servizio
EA RELAZIONE SPECIALISTICA
EB VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE
EC SCHEMI ELETTRICI
T01-Progetto schema centrale termofrigorifera
T02-Progetto riscaldamento radiante a pavimento
T03-Progetto impianto climatizzazione area tavoli
T04-Progetto impianto idrico sanitario
T05-Progetto rete interna scarico e raccolta acque nere
T06-Progetto rete distribuzione gas metano
TA Relazione tecnico-specialistica impianti termoidraulici
L01-Piante,prospetti,sezioni allegati
TB LEGGE10 Bar ampliamento Galliera V.ta
F01-Solare fotovoltaico
FA Relazione impianto fotovoltaico
S01_ Fondazione e primo impalcato
SA_RELAZIONE CALCOLO STRUTTURE
BANDO DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
Referente
Ufficio
LAVORI PUBBLICI
Responsabile
D'Emilio Walter
Telefono
049/5969153 int. 5
Fax
049/9470577
Email
lavoripubblici@comune.gallieraveneta.pd.it
Comunicazioni
QUESITO 1 del 06/10/2018 PROT. 11216:
In merito alla gara d’appalto di cui all’oggetto,volevo chiedere come mai vengono richieste le classi II per le categorie OG1 e OG11 quando rispetto agli importi previsti di lavoro sarebbero necessarie solamente le classi I ?
Attendo cortese riscontro,grazie,saluti.

RISPOSTA 1 DEL 06/10/2018:
Le classifiche richieste sono la I^ (prima).
I segni indicati nella colonna “Classifica” sono solo delle barre trasversali che indicano la casella vuota.

QUESITO 2 del 06/10/2018 PROT. 11218:
Si chiede, al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto, se l’effettuazione del sopralluogo può essere eseguita da una delle seguenti figure:
  • delegato (non dipendente dell’impresa).
  • persona in possesso di procura notarile (non dipendente dell’impresa).
  • delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale) come da parere dell’ANAC che si allega alla presente.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

RISPOSTA 2 DEL 06/10/2018:
Il disciplinare di gara al punto 5.3 prescrive:
“Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente.”
Pertanto le prime due figure indicate nella richiesta dal richiedente (delegato o procuratore per atto notarile, entrambi non dipendenti dell’impresa) non sono ammesse ad eseguire il sopralluogo.
Per la terza figura (delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro):
  • Visto il punto 6.1 della Determinazione ANAC n.4 del 10.10.2012 (Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara):
Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito.”,
si ritiene ammissibile che tale figura effettui il sopralluogo, purché il delegante dimostri e dichiari sotto la propria responsabilità che il dipendente che effettua il sopralluogo è in somministrazione dall’agenzia di lavoro interinale e lavora all'interno dell'impresa.
Si ricorda infine che il disciplinare di gara al punto 5.3 prescrive:
“In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.”

QUESITO 3 del 09/10/2018 PROT. 11261:
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede se, in sostituzione della  categoria scorporabile OG11 pari ad €. 77.105,31, sia possibile  partecipare con due ditte, certificate SOA, rispettivamente per  categoria OS30 e categoria OS3/OS28, dal momento che nel computo metrico  estimativo sono stati perfettamente individuati gli importi riferiti  all'impianto elettrico (riconducibile alla categoria OS30 per €.  26.150,81) ed all'impianto idrico, termico, sanitario (riconducibile alle categorie OS3/OS28 per €. 50.954,50).  Ringraziamo e, in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

RISPOSTA 3 DEL 10/10/2018:
Secondo il parere ANAC n. 59 del 22/04/2015 “l’impresa qualificata in OS3, OS28 e OS30 non dimostra sol perché in possesso delle tre qualificazioni, di saper eseguire tali lavorazioni in modo coordinato e interconnesso funzionalmente. In altri termini, OS3 + OS28 + OS30 non è uguale a OG11”.
Il Decreto Ministeriale 10/11/2016, n.48, all’art. 3, comma 2, prevede che “L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta” e non prevede l’inverso, cioè che gli operatori economici in possesso dei requisiti nelle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 possano eseguire lavori nella categoria OG 11.
Pertanto non è possibile sostituire la categoria scorporabile OG11 con due ditte, certificate SOA, rispettivamente per categoria OS30 e categoria OS3/OS28.

COMUNICATO DELL’11 OTTOBRE 2018:
Si avvisa che in data odierna il Computo Metrico Estimativo, tavola “AC_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (rev. n.2 Agosto 2018), è stato sostituito poiché, a causa di un errore di impaginazione, il file non conteneva le pagine n. 26-27-28-29 della sezione “IMPIANTO IDRO-TERMICO-SANITARIO”.
 
QUESITO 4 del 12/10/2018 PROT.11541:
In riferimento alla gara LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE URBANISTICA E FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA, 1° STRALCIO FUNZIONALE - C.I.G. 76297794CF,  e precisamente in merito al sopralluogo obbligatorio, ove nel Disciplinare di gara vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo, si comunica che:
- il Codice degli appalti, di cui al Dlgs n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato purchè dipendente dell’operatore economico;
- ad oggi non esiste alcuna norma del codice degli appalti o nota dell'ANAC emessa dopo il 2016, che indichi che tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo ci debba essere quella del delegato purchè dipendente dell’operatore economico;
- nulla vieta che l'effettuazione del sopralluogo possa essere effettuata anche da un incaricato esterno, non dipendente, che intrattiene con la scrivente impresa un rapporto di collaborazione continuativo.
- ad oggi, la maggioranza degli Enti appaltanti ha già recepito l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010 e, nel bando e disciplinare richiede, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, quella del delegato non dipendente con delega semplice a firma dell'amministratore dell’operatore economico partecipante.
Ciò premesso ed alla luce del principio del favor partecipationis, vi chiediamo, pertanto, di adeguarvi al disposto del nuovo Codice degli Appalti in materia di sopralluogo, e di consentirci di effettuare il sopralluogo con delega semplice ad un incaricato non dipendente, evitando cosi i forti disagi derivanti dall'impossibilità della scrivente di partecipare alla gara in oggetto, per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche.
In subordine, premesso che:
- è stata rilasciata, come definito all'art. 2209 del Codice Civile, procura speciale a persona di fiducia, avente rapporto d'opera professionale con l'impresa, incaricato direttamente dal legale rappresentante di rappresentarlo ai sensi degli artt. 1388, 1389,1392 e 1393 del c.c. munito di procura notarile speciale;
- nell'ordinamento civile italiano, la procura è l'atto giuridico, rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce direttamente il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (detto rappresentante); gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso;
- la maggioranza degli enti sta consentendo l'effettuazione del sopralluogo da parte del procuratore speciale delle imprese, comunicandoci che la figura del soggetto munito di procura notarile è comunque ammessa ad eseguire il sopralluogo, tra gli altri il Consiglio Regionale del Piemonte, la Regione Umbria, la ASL di Milano, il Provv. OO.PP. Lombardia-Liguria ed il Consiglio Regionale d'Abruzzo che in risposta a preciso quesito, comunicano:
“Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale od in sua vece da un procuratore speciale"
"Il sopralluogo non può essere effettuato da persona che non risulti alle dipendenze del concorrente, salvo il caso di rilascio – da parte del legale rappresentante del concorrente medesimo – di apposita procura con cui al procuratore venga concessa la legale rappresentanza della società ai fini dell’effettuazione del sopralluogo" ;
"Il sopralluogo potrà essere effettuato da procuratore speciale munito di apposita procura notarile."
"I Procuratori speciali sono configurabili come rappresentanti dell’impresa e pertanto possono eseguire il sopralluogo"
"Stante l’abrogazione dell’art. 106 del DPR 207/2010, la figura del soggetto munito di procura notarile è comunque ammessa a eseguire il sopralluogo"
- il Parere ANAC n.104 del 09/06/2011, cita " ..la disciplina vigente non preclude al "procuratore speciale", se munito dei necessari poteri, di eseguire sopralluoghi ed impegnare l'impresa, eventualmente, anche sottoscrivendo o presentando l'offerta e firmando il contratto d'appalto".
Ciò premesso, si richiede di far intervenire al previsto sopralluogo, con la Procura Notarile, un tecnico in rappresentanza del legale rappresentante, evitando cosi gli ingenti disagi derivanti dall'impossibilità dello stesso di partecipare alla gara in oggetto per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche.
Certi di un sollecito riscontro porgiamo distinti saluti.

RISPOSTA 4 DEL 18/10/2018:
Il disciplinare di gara al punto 5.3 prescrive:
“Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente.”
Pertanto le due figure indicate nella richiesta dal richiedente (incaricato non dipendente con delega semplice o tecnico non dipendente in rappresentanza del legale rappresentante munito di procura notarile) non sono ammesse ad eseguire il sopralluogo.
Si veda anche la risposta al precedente quesito n. 2 del 06/10/2018. 

 
QUESITO 5 del 15/10/2018 prot. 11608:
Buongiorno
in data 11/10/2018 abbiamo eseguito il sopralluogo relativamente ai lavori di riorganizzazione urbanistica e funzionale impianti sportivi di Viale Venezia, 1° stralcio funzionale, all’atto dell’esecuzione ci è stato contestato che nel ns. attestato SOA non vi era iscritta la categoria OG11.
Dal bando di gara si evince che l’importo dei lavori di tale categoria è pari ad €. 78.411.59, quindi inferiore ad € 150.000,00; la scrivente impresa ai sensi dell’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo è in grado di dimostrare con certificati esecuzione lavori il possesso del requisito.
Pertanto facciamo presente la ns. possibilità di partecipare alla gara suddetta in maniera regolare.
Certi di aver chiarito ogni dubbio sulla ns. posizione cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
 
RISPOSTA 5 DEL 18/10/2018:
Vista la Delibera ANAC n. 682 del 28/06/2017, si dà atto che ai fini partecipativi l’impresa non è tenuta a produrre l’attestazione SOA anche nella categoria OG 11, potendo dichiarare per la relativa categoria il possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui al l’art. 90 del DPR 207/2010.
Si evidenzia altresì che l’eventuale possesso di requisiti di cui al l’art. 90 del DPR 207/2010 per aver svolto lavori nelle categorie OS3, OS28 e OS30, non equivale a dimostrare la capacità tecnico organizzativa analoga alla categoria OG 11, come sottolineato nella Delibera ANAC n. 1366 del 20/12/2017 «L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta» e non il contrario, dal momento che, come ricordato già in precedenza dalla stessa Autorità «…chi possiede la OG11 sa eseguire in modo coordinato e interconnesso le lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 e, quindi, a maggior ragione può eseguire le lavorazioni in modo separato e distinto e non coordinato; viceversa, l’impresa qualificata in OS3, OS28 e OS30 non dimostra sol perché in possesso delle tre qualificazioni, di saper eseguire tali lavorazioni in modo coordinato e interconnesso funzionalmente. In altri termini, OS3 + OS28 + OS30 non è uguale a OG11». 

  
QUESITO 6 del 15/10/2018 prot. 11628:
Con la presente siamo a segnalare che, da un nostro esame, non risulta, nel computo metrico estimativo nè nell'elenco prezzi unitario,  la seguente voce:
F00.PVC relativa alla descrizione completa dei serramenti in PVC a cui fanno riferimento le voci del computo metrico n. 52, 53, 54, 55, 56. Chiediamo cortesemente la pubblicazione della voce di cui sopra. Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.
 
RISPOSTA 6 DEL 18/10/2018:
La descrizione della voce F00.PVC è inserita nel riquadro descrittivo ”NUOVO EDIFICIO - area bar” all’interno della tavola A07 Progetto abaco dei serramenti.

  
QUESITO 7 del 18/10/2018 prot. 11772:
Buongiorno, con la presente si chiede chiarimento riguardo la procedura in oggetto: 
la scrivente, in possesso dell'attestazione in categoria OG1, parteciperà in ATI da costituire con altra azienda qualificata OG11, è possibile presentare tutta la documentazione in formato digitale su supporto CD con firme in digitale, accompagnando la documentazione suddetta da copia cartacea non firmata o firmata non in originale? 
Attendendo gentile riscontro si porgono distinti saluti
 
RISPOSTA 7 DEL 18/10/2018:
Il bando di gara non prevede espressamente la possibilità di produrre tutta la documentazione di gara in formato digitale su supporto CD con firme in digitale. Nel disciplinare di gara è prescritta la presentazione del solo DGUE in forma elettronica per espressa previsione normativa (art. 85, comma 1, del D.Lgs. 50/2016). Poiché la gara d’appalto non è stata predisposta per esaminare, gestire e conservare l’intera documentazione prodotta in formato digitale, possono essere ammessi documenti in formato digitale, con esclusione dell’istanza di partecipazione, solo nella busta “A - Documentazione Amministrativa”.

QUESITO 8 del 23/10/2018 prot. 11919:
Buongiorno, in merito alla gara in oggetto siamo a chiedere se la Polizza fideiussoria va intestata alla CUC Cittadella – Galliera o al Comune di Galliera Veneta, in quanto non è specificato nel punto 6 p.11 del Disciplinare di gara. In attesa di un Vostro riscontro porgiamo distinti saluti
 
RISPOSTA 8 DEL 24/10/2018:
La garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, viene rilasciata a favore della Stazione Appaltante del Comune di Galliera Veneta. Non è causa di esclusione il fatto che la cauzione sia rilasciata a favore della Centrale Unica di Committenza Cittadella-Galliera Veneta (Sentenza Consiglio di Stato Sez. IV, 06.08.2013, n. 4162).
 
COMUNICATO DEL 13 NOVEMBRE 2018:
Si avvisa che le operazioni di gara, sospese alle ore 18.15 del 09/11/2018 per soccorso istruttorio, riprenderanno in seduta pubblica domani 14/11/2018 alle ore 9.00.
 
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE (art. 7 bando di gara)
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero un solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
 
Data ultimo aggiornamento dei dati: 17/11/2018 13:46
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