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Polizia Locale e Messi notificatori



SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
(Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - comprende n. 245 articoli)

       Modalita' di accertamento e notifica delle multe, pagamento e tempi:
 
  • ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
          L'accertamento delle violazioni e' documentato con la compilazione di un preavviso, di un verbale di contestazione o di un verbale per l'applicazione della sanzione accessoria.
    • Preavviso
            E' un atto scritto (foglietto bianco/giallo) che compila l'Agente di Polizia Locale quando accerta una violazione alle norme che regolano la sosta dei veicoli. Viene rilasciato quando non e' possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. Si deve provvedere al pagamento del preavviso entro 5 giorni dalla data d'accertamento.

            N.B. Per un eventuale ricorso e' necessario attendere la notifica di copia del verbale.
       
    • Verbale di contestazione
            Viene rilasciato quando la violazione e' contestata immediatamente sul posto, a chi ha commesso l'infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti, altrimenti quando viene notificata copia dell'atto. Il pagamento deve essere effettuato entro 5 giorni se la sanzione prevede lo sconto del 30%, in ogni caso entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica stessa del verbale.
       
    • Verbale per l'applicazione della sanzione accessoria
            Le sanzioni accessorie, riferite ai veicoli a quattro o due ruote, possono essere di tre tipi:
       
      • Rimozione:
              La rimozione del veicolo (sia quelli a quattro che a due ruote) comporta la possibilita' dell'immediata restituzione dello stesso all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento di rimozione e di custodia presso il deposito convenzionato;
         
      • Fermo Amministrativo e Sequestro:
              Per il sequestro e fermo amministrativo e' necessario fare una distinzione tra i veicoli a quattro ruote (autovettura, ecc...) e quelli a due ruote (ciclomotori e motocicli).
              Vi sono infatti, due diverse procedure di riconsegna e/o affidamento in custodia. Il veicolo a quattro ruote (autovettura, ecc...) viene immediatamente affidato in custodia al proprietario, se presente, o al trasgressore o ad altro avente titolo, previo accertamento dei requisiti previsti. I veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli), nell'immediatezza del fatto, vengono assegnati in custodia al custode acquirente. Solo decorsi 30 giorni, dal momento in cui il veicolo è stato trasportato presso la depositeria convenzionata, l'avente diritto puo' chiedere la restituzione o l'affidamento in custodia.
              Se il conducente è minorenne il veicolo sarà affidato in custodia al genitore, a persona maggiorenne che ne esercita la sorveglianza o al proprietario del veicolo.
              Il rifiuto della custodia del veicolo, da parte del conducente/proprietario in possesso dei previsti requisiti, comporta una sanzione amministrativa.
         
  • TEMPI DI NOTIFICA
          In caso di violazione al Codice della Strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni se residente in italia , 360 gg. se residente all'estero dalla data d'accertamento della violazione. I 90 o 360 giorni decorrono dall'accertamento della violazione. Se il 90° giorno e' festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo.
          Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui l'Ufficio di Polizia Locale ha avuto la possibilita' di conoscere i nuovi dati.
     
  • MODALITA' DI NOTIFICA
          Copia del verbale e' notificata al trasgressore e/o al responsabile in solido con le seguenti modalita':
     
    • Consegna immediata di copia del verbale agli interessati
            In caso di contestazione immediata il rifiuto di firmare e/o di ricevere copia del verbale, da parte del responsabile della violazione, equivale a ''notifica immediata eseguita'';
       
    • Tramite servizio postale
            Se la notifica di copia del verbale avviene tramite servizio postale, in assenza dell'interessato e di altre persone a cui l'atto puo' essere consegnato, il portalettere rilascera' un avviso nella cassetta della posta con il quale si comunica la giacenza presso l'ufficio postale di una raccomandata contenente un atto giudiziario.
            Seguira' una ulteriore raccomandata contenente la comunicazione d'avvenuto deposito (C.A.D.) dell'atto giudiziario medesimo. La notifica s'intende regolarmente compiuta decorsi n. 10 giorni dalla data del deposito dell'atto presso l'Ufficio Postale di residenza con l'invio della seconda raccomandata A/R
       
    • Tramite messi comunali del comune di residenza (Approfondimento).

      - Casi particolari:
      • Se il verbale è a carico di un minore, la notifica deve essere effettuata ad uno degli esercenti la patria potesta' o di chi esercita la sorveglianza del minore.
         
      • Se nell'accertamento della violazione sono individuate altre persone solidalmente responsabili con chi ha commesso l'infrazione, una copia del verbale sara' consegnata o notificata anche a loro. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del responsabile solidale.
         
    • Tramite servizio P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
            La notifica dei verbali di contestazione si effettua tramite P.E.C., nel rispetto dei termini previsti dal Codice della Strada, nei confronti:
      • dell’autore della violazione se, in occasione dell’attivita' di accertamento dell’illecito, ha fornito un valido indirizzo P.E.C., o abbia un domicilio digitale;
      • del proprietario del veicolo o altro obbligato in solido (ai sensi art. 196 CdS) con l’autore della violazione del Codice della Strada, quando abbia domicilio digitale o abbia, comunque, fornito un indirizzo P.E.C. all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attivita' di accertamento dell’illecito.
      Attualmente, quindi, l'obbligo di invio tramite P.E.C. per l’organo accertatore sussiste nei soggetti privati che abbiano fornito un valido indirizzo P.E.C. e nei confronti di quelli obbligati a dotarsi di un domicilio digitale e cioe':
           - Pubbliche Amministrazioni;
- Gestori di Pubblici Servizi;
- Professionisti tenuti all’iscrizione in albo ed elenchi;
- Soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese (come nel caso delle imprese di autotrasporto).
 
      Per le persone fisiche per le quali non c’e' ancora l’obbligo di dotarsi di un indirizzo P.E.C., le notifiche dei verbali di contestazione seguiranno la procedura ordinaria di cui all'art. 201 C.D.S. "Nuovo codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
  • COME PAGARE
          Il pagamento della/e multa/e può essere effettuato mezzo Conto Corrente Postale o IBAN indicando obbligatoriamente della ''Causale'' il numero del verbale (es. 07-2017/00005487), il registro del verbale (es. 01-2017/0000548), data del verbale e la targa del veicolo/motoveicolo o il contrassegno d'identificazione del ciclomotore. Per il pagamento mezzo Conto Corrente Postale si raccomanda di usare il/i  bollettino/i allegati al verbale evitando inutili disguidi nelle registrazioni.
          Gli estremi per poter effettuare il versamento e le modalita' vengono indicate nella sezione ''IBAN e pagamenti generali'' alla voce ''SANZIONI CODICE DELLA STRADA''.
     
    • Sconto del 30% entro 5 gg dalla notifica/contestazione
            Dal 21 agosto 2013 (Legge 98/2013), gli automobilisti multati possono pagare la multa con uno sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale. La riduzione si applica a tutte le violazioni del Codice della strada escluse quelle che prevedono la sospensione della patente o la confisca del veicolo.
ATTENZIONE!!! Il pagamento di somme di importo inferiore a quello riportato sul verbale o effettuato oltre i termini di legge non estingue l'illecito. La somma versata viene trattenuta a titolo di acconto fino all'iscrizione a ruolo e si procede poi al recupero dell'importo mancante mediante la procedura esecutiva (art. 203 comma 3 e art. 206 del C.d.S.). Eventuali reclami o segnalazioni non interrompono i termini di pagamento.
 
          - Casi particolari: 
  • PAGAMENTO IN MISURA MAGGIORE AL DOVUTO
          Nel caso fosse stata erroneamente pagata piu' volte la stessa contravvenzione, il proprietario del veicolo puo' fare richiesta di rimborso della somma versata in eccesso, allegando idonea documentazione attestante i versamenti, fornendo il codice IBAN corretto potendo cosi' accreditare la somma direttamente nel proprio conto corrente bancario;
     
  • PAGAMENTO IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO
          Nel caso fosse stato versato un importo inferiore a quello riportato sul verbale o sia stato effettuato il pagamento oltre i termini di legge, e' consentita l’integrazione della somma mancante.
          Il corretto importo, da versare a saldo, puo' essere richiesto all'Ufficio di Polizia Locale nelle modalità e negli orari di apertura al pubblico riportati nella sezione ''Uffici e Servizi'' - ''Ufficio Polizia Locale e Messi Notificatori''. Diversamente, la somma versata sara' trattenuta a titolo di acconto fino all’iscrizione a ruolo e si procedera' al recupero dell’importo mancante mediante la procedura esecutiva prevista dall' art. 203 comma 3 e dall'art. 206 del C.d.S. sommando le maggiorazioni previste dall’art. 27 della Legge 689/1981;
     
  • PAGAMENTO A FAVORE DI UN ENTE DIVERSO DA QUELLO DOVUTO
          Nel caso fosse stata erroneamente pagata una contravvenzione emessa da un altro Ente, il proprietario del veicolo dovra' richiederne il rimborso all'Ufficio Polizia Locale e Messi Notificatori ''Uffici e Servizi'' e contattare l'Ente intestatario del verbale per accordarsi sulle modalita' del pagamento dovuto. (Modulo di richiesta rimborso sanzione amministrativa);
     
  • LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE
          Le sanzioni accessorie non possono essere applicate in mancanza di identificazione del trasgressore, quindi in tutti i casi di mancata contestazione immediata, quando la notifica avviene mezzo servizio postale e/o messi comunali del comune di residenza del proprietario/obbligato in solido.
          Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, tuttavia, il discorso e' particolare in quanto la legge prevede l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Questa comunicazione, obbligatoria in tutti i casi (anche quando si ha un valido motivo per giustificare l'impossibilità di dare un nome o quando si fa ricorso contro il verbale), consente all'Ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all'effettivo responsabile dell'infrazione.
          In caso di mancata comunicazione viene applicata un'ulteriore sanzione pecuniaria aggiuntiva, quindi viene applicato l'art. 126bis c. 2 del Codice della Strada.
          Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve essere messo al corrente dell'obbligo di cui sopra con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. In effetti l'Ente accertatore fornisce, allegato al verbale (Modulo dati conducente generico), un modulo già pronto da compilare con impresse le modalità di spedizione entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.
     
  • TEMPI IN CASO DI PREAVVISO
          Se è stato rilasciato il preavviso, il trasgressore ha 5 giorni di tempo per pagare dalla data d'accertamento.
          Se è stato rilasciato il verbale di contestazione, immediato o notificato, il trasgressore ha 60 giorni di tempo per pagare, dalla data di contestazione o dalla data di notifica del verbale ( 5 giorni se la sanzione prevede lo sconto del 30%).

Per informazioni e contatti

 

      Consultare la sezione (Uffici e Servizi) alla voce ''Polizia Locale e Messi Notificatori'' dove viene indicato tutti i riferimenti di orario di apertura al pubblico, contatti e recapiti telefonici.

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