ORDINANZA N. 1 DEL 04.01.2023 | PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Pubblicata il 04/01/2023

Il Commissario Straordinario, nelle sue funzioni di Sindaco, ha adottato l'Ordinanza n. 1 del 04-01-2023 ad oggetto:
 
Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonchè prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico fino al 30-04-2023


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I provvedimenti di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, nonché prescrizioni per le combustioni all’aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici, vengono applicati, in attuazione del Pacchetto di misure straordinarie approvato dalla Regione Veneto (DGRV n. 238/2021 e DGRV n. 1089/2021) in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia della Commissione Europea, per il superamento dei valori di PM10 in diverse zone d'Italia, inclusa la Pianura Padana.

Le limitazioni prevedono tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso), che si basano sui dati di superamento del valore limite giornaliero di PM10, misurati e/o previsti da Arpav.
Il livello di allerta viene comunicato attraverso il bollettino Arpav emesso lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle rispettive misure dal giorno successivo a quello del bollettino.

ATTUALE LIVELLO DI ALLERTA
E' possibile restare sempre aggiornati, sul livello di allerta del PM10 nei Comuni del Veneto,​ attraverso un servizio di messaggistica Telegram - per approfondimenti.

 
A partire dal 4 gennaio 2023 nel Comune di Nervesa della Battaglia entrano in vigore nuove misure finalizzate alla riduzione delle emissioni degli inquinanti in atmosfera contenute nell'Ordinanza n. 1 del 04-01-2023.

 
LIVELLO VERDE (nessuna allerta)
  1. la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR n. 74/2013, non potrà superare i:
  • 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
    • E.1 - residenza e assimilabili;
    • E.2 - uffici e assimilabili;
    • E.5 - attività commerciali e assimilabili;
  • 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 –attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013;
  1. il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari:
  • cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
  1. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
  2. il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
  3. il divieto di falò, e fuochi d'artificio, a scopo d’intrattenimento. Sono consentite deroghe per i falò rituali in occasione dell’Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, alimentati a legna vergine di dimensioni massime pari a 5,00 m di altezza e 3,00 metri di diametro alla base, al massimo di uno per frazione, purché preventivamente autorizzati dal Sindaco sulla base delle disposizioni impartite dalla Questura;

LIVELLO ARANCIONE (allerta 1)
(dopo 4 gg. consecutivi di superamento misurato e/o previsto del valore di 50 µg/m3 di PM10)

LIVELLO ROSSO (allerta 2)
(dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato e/o previsto del valore di 50 µg/m3 di PM10)

oltre a quanto previsto ai precedenti punti da 1. a 4. del livello verde, saranno in vigore anche le seguenti prescrizioni:
 
 
6.  il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
7.      il divieto di falò rituali, e fuochi d'artificio, a scopo d’intrattenimento;
8.      fino al 15/04/2023 il divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

Allegati

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Allegato 2023-01-04_Ordinanza_Inquinamento_Atmosferico.pdf 1.13 MB

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