Emergenza COVID-19. Nuove disposizioni valide fino al 3 aprile 2020

Pubblicata il 08/03/2020

AVVISO ALLA CITTADINANZA - EMERGENZA COVID-19

In riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, si comunicano le principali misure assunte in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
LE PRESENTI MISURE SONO EFFICACI DALL’8 MARZO AL 3 APRILE 2020
 
SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO
art. 1 lett. a) - D.P.C.M. 08/03/2020
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
 
SCUOLE E ATTIVITÁ DI FORMAZIONE
art. 1 lett. h) - D.P.C.M. 08/03/2020
Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani […].
Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.
 
ATTIVITÁ SPORTIVE, ATTIVITÁ CULTURALI E RICREATIVE, CENTRI BENESSERE
art. 1 lett. d)  e lett. s) - D.P.C.M. 08/03/2020
  1. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
  1. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
 
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA:
sono pertanto sospese tutte le attività presso la Palestra Comunale di Nervesa capoluogo, la Palestra Comunale di Bavaria, la Palestrina annessa alla scuola primaria di Nervesa capoluogo, nonché gli impianti sportivi per il gioco del calcio e il Centro Ricreativo Anziani.
 

MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
art. 1 lett. l) - D.P.C.M. 08/03/2020
Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA:
rimarranno pertanto chiusi al pubblico i seguenti servizi: Biblioteca Comunale, Punto di Accoglienza Turistica Montello, Museo Battaglia del Solstizio.
 
MANIFESTAZIONI ED EVENTI, PUB, DISCOTECHE, SALE DA BALLO, ECC.
art. 1 lett. g) - D.P.C.M. 08/03/2020
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
 
LUOGHI DI CULTO
art. 1 lett. i) - D.P.C.M. 08/03/2020
L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
 
ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE E BAR
art. 1 lett. n) - D.P.C.M. 08/03/2020
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
 
ATTIVITÀ COMMERCIALI
art. 1 lett. o) - D.P.C.M. 08/03/2020
Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
 
MISURE DI PREVENZIONE
art. 3 lett. b) - D.P.C.M. 08/03/2020
È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d).
 
Le disposizioni di cui sopra sono efficaci fino al 3 aprile 2020, fatte salve eventuali diverse ulteriori disposizioni.
Si ricorda che, per qualsiasi informazione in merito al Coronavirus, sono attivi i seguenti numeri:
  • Numero Nazionale: 1500
  • Regione del Veneto Numero Verde: 800462340
  • Ulss 2 Marca Trevigiana: 0422.323888
Si invitano tutti, Enti, Associazioni, Attività, a dare massima diffusione e a mettere in atto le misure di prevenzione igienico-sanitarie rese note dal Ministero della Salute ed elencate nell’allegato n. 1 del D.P.C.M. 08/03/2020.
L’Amministrazione Comunale invita tutti i Cittadini ad osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel D.P.C.M. allegato.
Per affrontare l’emergenza è indispensabile la collaborazione di tutti. Grazie.
Si rinvia al testo integrale del D.P.C.M. 08/03/2020 pubblicato sul sito comunale.
Si trasmette l’allegato 1 del D.P.C.M. 08/03/2020, relativo alle misure igieniche-sanitarie da adottare scrupolosamente


 

Allegati

Nome Dimensione
Allegato Avviso_DPCM_08.03.2020_GENERALE.pdf 1.08 MB
Allegato DPCM_2020_03_08.pdf 3.37 MB
Allegato Avviso_DPCM_08.03.2020_BAR E RISTORANTI.pdf 393.4 KB
Allegato Avviso_DPCM_08.03.2020_DISCOTECA.pdf 403.1 KB

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