IMU-TASI 2016 - NOVITA'
Pubblicata il 21/02/2017
NOVITA' TASI / IMU 2016
L'imposta IMU e il tributo TASI sono dovuti per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso dell'immobile/i, secondo le aliquote detrazioni fissate dal Comune con la deliberazione consiliare n. 22 del 26/09/2012.Scadenze:
La prima rata entro il 16 giugno a titolo di acconto.
La seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Modalità di pagamento:
L'imposta deve essere versata utilizzando il Mod. F24 che il Comune di Nervesa della Battaglia invia ai contribuenti a ridosso delle scadenze. Qualora ci sia un ritardo nella ricezione, è possibile reperire il modello F24 presso gli sportelli di qualsiasi banca ed uffici postali o chiederli all' Ufficio Tributi e-mail tributi@comune.nervesa.tv.it PEC:protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it
I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, potranno effettuare il pagamento anche dall'estero con Bonifico Bancario a favore per la quota Comune - alla Tesoreria del Comune di Nervesa della Battaglia c/o Veneto Banca - filiale di Nervesa della Battaglia - Piazzale Berti, 31040 (TV) utilizzando il codice:
IBAN: IT 86 R 0503 56185 0003570461277
SWIIFT: VEBHIT2M
Abolizione della TASI sull'abitazione principale( = residenza e dimora abituale) e relative pertinenze ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (=lusso art. 1, comma 14, lett. a) e b)). L'abolizione riguarda anche gli immobili assimilati ad abitazione principale per legge e per regolamento.
Riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (= GENITORI ß à FIGLI ) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che*:
- il contratto sia registrato
- il comodante possieda un solo immobile in Italia residenza anagrafica nello stesso comune (sia del comodante sia comodatario) in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il comodante, ovvero chi concede il comodato, può detenere solo un'altra casa (abitazione principale) oltre a quella concessa; l'abitazione principale e la casa concessa dal comodante devono trovarsi nello stesso Comune.
- il comodatario, e cioè chi beneficia del comodato gratuito, deve essere parente di primo grado del comodante (genitori/figli); il comodatario deve adibire la casa ottenuta come abitazione principale;
- Il comodante, entro il 30 giugno dell'anno 2017, deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei suddetti requisiti (art. 1, comma 10, lett. b));
Esenzione dall' IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1, comma 13)
TARIFFARIO 2016
Tipo immobile |
Sottocategoria |
IMU %o |
TASI %o |
Area fabbricabile |
Area fabbricabile |
7,6 |
1,5 |
Fabbricato/i |
Fabbricato generico con rendita |
7,6 |
1,5 |
|
Abitazione principale |
0 |
0 |
|
Pertinenza |
0 |
0 |
|
Fabbricati sfitti |
7,6 |
1,5 |
|
Abitazioni principali di lusso |
4 |
1,5 |
|
Pertinenze ab. pr. di lusso |
4 |
1,5 |
|
Immobili rurali strumentali |
0 |
1 |
|
Fabbricati categoria D |
0 |
1,5 |
|
Immobili strumentali D10 |
(Stato) 7,6 |
1 |
|
Aire - pensionati esteri |
0 |
0,5 |
|
Pertinenza aire - pensionati esteri |
0 |
0,5 |
|
Uso gratuito registrato |
3,8 |
0,75 |
Terreno agricolo |
Terreno agricolo generico |
7,6 |
0 |
|
Terreni coltivatori diretti |
0 |
0 |
A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale (esente IMU) una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare l'imposta TASI è dovuta in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis D.L.28 marzo 2014 n. 47 convertito in legge). E' possibile ritirare il modello da compilare presso l'Ufficio Tributi o richiederlo all'indirizzo e-mail: tributi@comune.nervesa.tv.it
Aliquote e detrazioni ICI 2006
Link Utili:
Ministero delle Finanze
CALCOLO IMU-TASI ON LINE