IMU-TASI 2016 - NOVITA'

Pubblicata il 21/02/2017

NOVITA' TASI / IMU 2016
 
L'imposta IMU e il tributo TASI sono dovuti per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso dell'immobile/i, secondo le aliquote detrazioni fissate dal Comune con la deliberazione consiliare n. 22 del 26/09/2012.
Scadenze:
La prima rata entro il 16 giugno a titolo di acconto.
La seconda rata entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Modalità di pagamento:
L'imposta deve essere versata utilizzando il Mod. F24 che il Comune di Nervesa della Battaglia invia ai contribuenti a ridosso delle scadenze. Qualora ci sia un ritardo nella ricezione, è possibile reperire il modello F24 presso gli sportelli di qualsiasi banca ed uffici postali o chiederli all' Ufficio Tributi e-mail tributi@comune.nervesa.tv.it PEC:protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it

I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, potranno effettuare il pagamento anche dall'estero con Bonifico Bancario a favore per la quota Comune - alla Tesoreria del Comune di Nervesa della Battaglia c/o Veneto Banca - filiale di Nervesa della Battaglia - Piazzale Berti, 31040 (TV) utilizzando il codice:
IBAN: IT 86 R 0503 56185 0003570461277
SWIIFT: VEBHIT2M

Abolizione della TASI sull'abitazione principale( = residenza e dimora abituale) e relative pertinenze ad eccezione delle  unità  immobiliari classificate nelle  categorie  catastali    A/1,  A/8  e A/9 (=lusso art. 1, comma 14, lett. a) e  b)).   L'abolizione   riguarda  anche  gli immobili assimilati ad abitazione principale per legge e per regolamento.
Riduzione della base imponibile del 50% per le  unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle  categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in  linea retta entro il primo grado (= GENITORI ß à FIGLI ) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che*:
  • il  contratto sia registrato
  • il comodante  possieda un solo immobile in Italia residenza anagrafica nello stesso comune (sia del comodante sia comodatario)  in cui è situato l'immobile concesso  in  comodato;
  • Il comodante, ovvero chi concede il comodato, può detenere solo un'altra casa (abitazione principale) oltre a quella concessa; l'abitazione principale e la casa concessa dal comodante devono trovarsi nello stesso Comune.
  • il comodatario, e cioè chi beneficia del comodato gratuito, deve essere parente di primo grado del comodante (genitori/figli); il comodatario deve adibire la casa ottenuta come abitazione principale;
  • Il comodante, entro il 30 giugno  dell'anno 2017, deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei suddetti requisiti (art. 1, comma 10, lett. b));

Esenzione  dall'  IMU  per  i  terreni  agricoli  posseduti   e  condotti  dai coltivatori  diretti   e  dagli  imprenditori  agricoli professionali   di   cui    all'art. 1   del    decreto   legislativo   29  marzo  2004,  n. 99,  iscritti    alla   previdenza   agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1, comma 13)

TARIFFARIO 2016

Tipo immobile

Sottocategoria

IMU %o

TASI %o

Area fabbricabile

Area fabbricabile

7,6

1,5

Fabbricato/i

Fabbricato generico con rendita

7,6

1,5

 

Abitazione principale

0

0

 

Pertinenza

0

0

 

Fabbricati sfitti

7,6

1,5

 

Abitazioni principali di lusso

4

1,5

 

Pertinenze ab. pr. di lusso

4

1,5

 

Immobili rurali strumentali

0

1

 

Fabbricati categoria D

0

1,5

 

Immobili strumentali D10

(Stato) 7,6

1

 

Aire - pensionati esteri

0

0,5

 

Pertinenza aire - pensionati esteri

0

0,5

 

Uso gratuito registrato

3,8

0,75

Terreno agricolo

Terreno agricolo generico

7,6

0

 

Terreni coltivatori diretti

0

0



A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale (esente IMU) una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare l'imposta TASI è dovuta in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis D.L.28 marzo 2014 n. 47 convertito in legge). E' possibile ritirare il modello da compilare presso l'Ufficio Tributi o richiederlo all'indirizzo e-mail: tributi@comune.nervesa.tv.it

 Aliquote e detrazioni ICI 2006

Link Utili: 
Ministero delle Finanze
CALCOLO IMU-TASI ON LINE

Categorie news

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto