Elezioni comunali 14-15 Maggio 2023

In questa sezione verranno raccolte tutte le informazioni e la modulistica per le elezioni comunale del 14 e 15 Maggio 2023.

Come si vota
Si vota su una sola scheda, vedi il fac-simile, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco ed il simbolo della lista che lo appoggia, vedi il manifesto elettorale.
l’elettore:
a)            può tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal modo, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
(Cfr. art. 71, commi 5 e 7, D.lgs. n. 267/2000)
b)           può tracciare un segno di voto sia sul contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista ad esso collegata;
(Cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)
c)            può tracciare un segno di voto solo sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, senza segnare il contrassegno di lista. Anche in questo caso, esprime il voto non solo per il candidato alla carica di sindaco, ma anche per la lista ad esso collegata;
(Cfr. art. 6, comma 2, D.P.R. n. 132/1993)
d)           può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nella riga o nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
(Cfr. art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)

Inoltre:
1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;
(Cfr. art. 71, comma 5, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 267/2000)
2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
(Cfr. art. 71, comma 5, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000)
3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe stampate sotto il contrassegno di lista votato il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima;
(Cfr. art. 71, comma 5, secondo e terzo periodo, D.lgs. n. 267/2000; decreto del Ministro del l’interno 24 gennaio 2014)
4) in caso di identità di cognome fra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita;
5) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
(Cfr. art. 57, primo comma, T.U. n. 570/1960)

Si vedano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto.
 
LISTA N. 1: CIVICA DI CENTRO DESTRA – FACCHINELLO SINDACO
LISTA N. 2: IMPEGNO PER ISTRANA – MARIA GRAZIA SINDACO
LISTA N. 3: ATTIVI PER ISTRANA

 
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