Comune di Gorgo al Monticano

- Multe per violazioni al codice della strada

Modalità di accertamento e notifica delle multe, pagamento e tempi

Accertamento violazioni

L'accertamento delle violazioni è documentato con la compilazione di un preavviso, di un verbale di contestazione o di un verbale per l'applicazione della sanzione accessoria.

PREAVVISO: è un atto scritto (foglietto giallo) che compila l'agente di Polizia Locale quando accerta una violazione alle norme che regolano la sosta dei veicoli. Viene rilasciato quando non è possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. Si deve provvedere al pagamento del preavviso entro 5 giorni dalla data d'accertamento.
Per un eventuale ricorso è necessario attendere la notifica di copia del verbale.

VERBALE DI CONTESTAZIONE: viene rilasciato quando la violazione è contestata immediatamente sul posto, a chi ha commesso l'infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti, altrimenti quando viene notificata copia dell'atto. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica stessa del verbale.

VERBALE PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA, le sanzioni accessorie, riferite ai veicoli a quattro o due ruote, possono essere di tre tipi:

Rimozione
la rimozione del veicolo (sia quelli a quattro che a due ruote) comporta la possibilità dell'immediata restituzione dello stesso all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento di rimozione e di custodia presso il deposito convenzionato;
Fermo amministrativo e sequestro
per il sequestro e fermo amministrativo è necessario fare una distinzione tra i veicoli a quattro ruote (autovettura ecc.) e quelli a due ruote (ciclomotori e motocicli); vi sono, infatti, due diverse procedure di riconsegna e/o affidamento in custodia.
Il veicolo a quattro ruote (autovettura ecc.) viene immediatamente affidato in custodia al proprietario, se presente, o al trasgressore o ad altro avente titolo, previo accertamento dei requisiti previsti.
I veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli), nell'immediatezza del fatto, vengono assegnati in custodia al custode acquirente. Solo decorsi 30 giorni, dal momento in cui il veicolo è stato trasportato presso la depositeria convenzionata, l'avente diritto può chiedere la restituzione o l'affidamento in custodia. 

Se il conducente è minorenne il veicolo sarà affidato in custodia al genitore, a persona maggiorenne che ne esercita la sorveglianza o al proprietario del veicolo.
Il rifiuto della custodia del veicolo, da parte del conducente/proprietario in possesso dei previsti requisiti, comporta una sanzione amministrativa.

Tempi di notifica

In caso di violazione al Codice della Strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dall'accertamento. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo.

Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il comando di Polizia Locale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.

 
Modalità di notifica
 

Copia del verbale è notificata al trasgressore e/o al responsabile in solido con le seguenti modalità:
- consegna immediata di copia del verbale agli interessati, in caso di contestazione immediata;
- tramite servizio postale;
- tramite messi comunali.

CONSEGNA IMMEDIATA
Il rifiuto di firmare e/o di ricevere copia del verbale, da parte del responsabile della violazione, equivale a "notifica immediata" eseguita.

CONSEGNA TRAMITE MESSO COMUNALE
Vedere nella sezione notiche.

CONSEGNA TRAMITE SERVIZIO POSTALE
Se la notifica di copia del verbale avviene tramite servizio postale, in assenza dell'interessato e di altre persone a cui l'atto può essere consegnato, il portalettere rilascerà un avviso nella cassetta della posta con il quale si comunica la giacenza presso l'ufficio postale di una raccomandata contenente un atto giudiziario.
Seguirà una ulteriore raccomandata contenente la comunicazione d'avvenuto deposito (Cad) dell'atto giudiziario medesimo. La notifica s'intende regolarmente compiuta decorsi 10 giorni dalla data del deposito dell'atto presso l'ufficio postale con l'invio della seconda raccomandata. 

CASI PARTICOLARI

  • Se il verbale è a carico di un minore, la notifica deve essere effettuata ad uno degli esercenti la patria potestà o di chi esercita la sorveglianza del minore.
  • Se nell'accertamento della violazione sono individuate altre persone solidalmente responsabili con chi ha commesso l'infrazione, una copia del verbale sarà consegnata o notificata anche a loro. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del responsabile solidale.
Spese di notifica ed accertamento
Con Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 28/11/2017 sono state quantificate per l'anno 2018 le spese di notifica e accertamento a carico dei responsabili del pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Allegato: Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 28/11/2017
 
Come pagare

Tutti i pagamenti vanno effettuati a mezzo c.c.p. n. 11972312 intestato al Comune di Gorgo al Monticano - Servizio di Tesoreria, oppure attraverso le seguenti coordinate bancarie del Comune di Gorgo al Monticano: Unicredit SpA Via Umberto I, 133 – 31046 Oderzo (TV) Cod. Ente: 405200 IBAN: IT 81 G 02008 61860 000103577821.


Il pagamento di somme di importo inferiore a quello riportato sul verbale o effettuato oltre i termini di legge non estingue l'illecito. La somma versata viene trattenuta a titolo di acconto fino all'iscrizione a ruolo e si procede poi al recupero dell'importo mancante mediante la procedura esecutiva (artt. 203/3° comma e 206 del C.d.S.).

Eventuali reclami o segnalazioni non interrompono i termini di pagamento.

 

PAGAMENTO IN MISURA MAGGIORE AL DOVUTO
Nel caso fosse stata erroneamente pagata più volte la stessa contravvenzione, il proprietario del veicolo può fare richiesta di rimborso della somma versata in eccesso, allegando idonea documentazione attestante i versamenti.
Il rimborso sarà effettuato tramite assegno bancario; in alternativa, fornendo il codice IBAN, sarà possibile farsi accreditare la somma direttamente nel proprio conto bancario.

PAGAMENTO IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO
Nel caso fosse stato versato un importo inferiore a quello riportato sul verbale o sia stato effettuato il pagamento oltre i termini di legge, è consentita l’integrazione della somma mancante. Il corretto importo, da versare a saldo, potrà essere richiesto rivolgendosi all'Ufficio Polizia Locale. Diversamente, la somma versata sarà trattenuta a titolo di acconto fino all’iscrizione a ruolo e si procederà al recupero dell’importo mancante mediante la procedura esecutiva prevista dagli artt. 203/3 C. e 206 del C.d.S., con le maggiorazioni previste dall’art. 27 della Legge 689/81.

PAGAMENTO A FAVORE DI UN ENTE DIVERSO DA QUELLO DOVUTO
Nel caso fosse stata erroneamente pagata una contravvenzione emessa da un altro Ente, il proprietario del veicolo dovrà richiederne il rimborso all'Ufficio di Polizia Locale e contattare l'Ente intestatario del verbale per accordarsi sulle modalità del pagamento dovuto.

ATTENZIONE: dal 21 agosto 2013 (Legge 98/2013), gli automobilisti multati possono pagare la multa con uno sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale. La riduzione si applica a tutte le violazioni del Codice della strada escluse quelle che prevedono la sospensione della patente o la confisca del veicolo.

 

Se è stato rilasciato il preavviso, il trasgressore ha 5 giorni di tempo per pagare dalla data d'accertamento.
Se è stato rilasciato il verbale di contestazione, immediato o notificato, il trasgressore ha 60 giorni di tempo per pagare, dalla data di contestazione o dalla data di notifica del verbale.

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