REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

Pubblicata il 11/12/2017

Il reddito di Inclusione (Rel) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il Rel si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta Rel)
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.


Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del Rel devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Il progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. centri per l'impiego, ASL, scuole, etc.) nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, egli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.) Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Il Rel nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei due seguenti requisiti:
1) requisiti familiari
presenza di una delle seguenti condizioni: un componente di minore età; una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore, una donna in stato di gravidanza; un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione;
2) requisiti economici
il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro
-  valore ISRE ai fini Rel (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala dell'equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per la persona sola)

Per accedere al Rel è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:
- non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
- non possieda imbarcazioni da diporto

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione economica, come ad esempio l'indennità di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall'indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati. Si ricorda che, in via generale, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l'affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro). L'ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia le risorse a disposizione delle famiglie. Per determinare l'ammontare bisogna, pertanto, sottrarre dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l'ISR come sopra specificato.

La soglia è pari a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta sola al 75%. Pertanto, inizialmente, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3 mila euro) e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE), come indicato nella tabella seguente (il massimo è fissato dall'ammontare annuo dell'assegno sociale).

 
 Numero componenti  Soglia di riferimento in sede di prima applicazione Beneficio massimo mensile
 1  € 2.250,00  € 187,50
 2   € 3.532,50  € 294,38
 3  € 4.590,00  € 382,50
 4  € 5.535,00  € 461,25
 5 o più  € 5.824,80  € 485,40

Allegati

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Allegato DOMANDA Circolare numero 172 del 22-11-2017_Allegato n 2.pdf 700.9 KB
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